Corte costituzionale
Sentenza n. 31/2021
Corte cost., sent. 9 marzo 2021, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/2021
- Data di deposito
- 9 marzo 2021
- Data di decisione
- 9 febbraio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione Toscana n. 75 del 10 dicembre 2019
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 75 del 10 dicembre 2019
- art. 3, legge della Regione Toscana n. 75 del 10 dicembre 2019
- art. 4, legge della Regione Toscana n. 75 del 10 dicembre 2019
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 34, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 35, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 36, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 120, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 43629
Sono dichiarate inammissibili - per mancata indicazione, nella delibera governativa di autorizzazione al ricorso, della disposizione impugnata - le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento al primo comma dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 34, 35 e 36 TFUE, e al secondo comma, lett. e ), del medesimo articolo, nonché all'art. 120 Cost. - dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Toscana n. 75 del 2019. Tale disposizione non è contenuta nella relazione allegata alla deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2020, n. 228 del 2017, n. 239 del 2016, n. 246 del 2013 e n. 7 del 2011 ).
Massima n. 43630
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto gli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 75 del 2019, le censure di violazione del riparto interno delle competenze legislative tra Stato e Regioni assumono carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto alle doglianze concernenti la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 209 del 2013, n. 219 del 2012, n. 67 del 2010 e n. 368 del 2008 ).
Massima n. 43631
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e ), e 120 Cost. - gli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 75 del 2019, che definiscono e promuovono l'utilizzo, nelle mense scolastiche, dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta selezionati in base al collegamento con il territorio regionale. Le norme impugnate dal Governo, pur perseguendo il fine di valorizzare i prodotti del territorio - di per sé non illegittimo - realizzano siffatto obiettivo favorendo i prodotti e i produttori regionali, con una evidente discriminazione per chi faccia uso di prodotti di diversa provenienza. Infatti, in difformità da quanto previsto dalla normativa statale, le definizioni dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta non si collegano, in quanto tali, a un criterio di prossimità tra produzione e vendita, né a un trasporto delle merci breve o con una bassa emissione di sostanze inquinanti, ma fanno una selezione in base al collegamento con il territorio regionale. In tal modo le disposizioni impugnate non solo non favoriscono la concorrenza, ma chiaramente la alterano; il che si risolve altresì in un ostacolo alla libera circolazione delle merci. La declaratoria d'illegittimità costituzionale deve estendersi anche all'art. 2, comma 3 - che si limita a far rientrare i prodotti a denominazione protetta o a marchio tutelato (oggetto, tra l'altro, di specifiche disposizioni di diritto europeo), ove ne rispettino i requisiti, nelle definizioni di chilometro zero e filiera corta - che, in virtù del rapporto di stretta concatenazione oggettiva e funzionale con le censurate disposizioni resta privo di autonoma portata normativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2015, n. 292 del 2013, n. 209 del 2013, n. 34 del 2012 e n. 141 del 2010 ). Le procedure di selezione dei concorrenti e i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici sono ascrivibili alla materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - che riflette la definizione operante in ambito comunitario - nella specie alla concorrenza «per il mercato». ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2019, n. 209 del 2013, n. 52 del 2012, n. 339, n. 184 del 2011, n. 43 del 2011 e n. 401 del 2007 ).
Massima n. 43632
Accolta - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e ), e 120 Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 75 del 2019, resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Toscana n. 75 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al primo comma dell'art. 117 della Costituzione - in relazione agli artt. 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 - e al secondo comma, lettera e), del medesimo articolo, nonché all'art. 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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