Corte costituzionale
Sentenza n. 29/2021
Corte cost., sent. 3 marzo 2021, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/2021
- Data di deposito
- 3 marzo 2021
- Data di decisione
- 26 gennaio 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. a), punti 2) e 4), legge della Regione Puglia n. 43 del 9 agosto 2019
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Puglia n. 43 del 9 agosto 2019
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 20 del 22 luglio 1998
- art. 1, comma 3, legge della Regione Puglia n. 20 del 22 luglio 1998
- art. 1, comma 1, lett. a), numeri 2) e 4), legge della Regione Puglia n. 43 del 9 agosto 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43605
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 1, lett. a ), nn. 2) e 4), e b ), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019, è inammissibile, per tardività, la deduzione relativa alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione. Il ricorrente ha evocato tale motivo soltanto nella memoria depositata a ridosso dell'udienza pubblica e non nel ricorso introduttivo del giudizio. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale il thema decidendum è fissato dal ricorso introduttivo, in conformità alla delibera dell'organo politico, e non può essere esteso ad ulteriori profili, né con le memorie presentate in prossimità dell'udienza, né tanto meno nel corso dell'udienza. ( Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2016 e n. 74 del 2012 ).
Massima n. 43606
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. a ), numeri 2) e 4), e b ), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019 che, abrogando alcune parti dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, sopprime il divieto di modificare i prospetti ed effettuare ampliamenti fuori terra nell'ambito degli interventi di consolidamento, restauro e ristrutturazione di edifici di interesse artistico o storico. La norma regionale impugnata, per un verso, rimuove divieti di intervento sui beni vincolati non previsti dal cod. dei beni culturali e, per l'altro, anche a seguito delle modifiche, mantiene ferma l'applicazione della disciplina generale Essa, pertanto, risulta a quest'ultima conforme e impedisce di far sorgere nell'utenza aspettative sulla possibilità di compiere ampie trasformazioni a scapito della conservazione e dell'integrità del bene tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 138 del 2020 e n. 201 del 2018 ).
Massima n. 43607
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per eccessiva genericità e non adeguata motivazione delle censure, nonché per carenza di congrua indicazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati - nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 1, lett. a ), numeri 2) e 4), e b ), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019. L'atto introduttivo del ricorso contiene una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, per cui può ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e di completezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva. Il ricorso deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 32 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a), numeri 2) e 4), e b), della legge della Regione Puglia 9 agosto 2019, n. 43, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norma in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)», promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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