Corte costituzionale

Sentenza n. 28/2021

Corte cost., sent. 3 marzo 2021, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/2021
Data di deposito
3 marzo 2021
Data di decisione
11 gennaio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 68, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 43578

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo di ragionevolezza, l'art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Il mancato riconoscimento del periodo di comporto per i dipendenti del pubblico impiego non contrattualizzato manifesta una intrinseca irrazionalità, manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva - come, ad esempio, l'art. 35 del CCNL del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, benché esso non sia valutabile come tertium comparationis -, la quale, con la sua naturale dinamicità, è stata in grado di tener conto del progressivo sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie, e in particolare delle c.d. terapie salvavita con i loro pesanti effetti invalidanti. Né può affermarsi che i princìpi di cui agli artt. 9 e 33 Cost. - trattandosi, nel caso di specie, di personale docente universitario - impedirebbero una così prolungata assenza dal servizio, poiché i valori da essi protetti non possono costituire un ostacolo alla stabilità del rapporto di lavoro.

Massima n. 43579

Accolta in parte qua , per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, è assorbito il residuo parametro evocato, dell'art. 32 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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