Corte costituzionale
Sentenza n. 262/2021
Corte cost., sent. 30 dicembre 2021, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 262/2021
- Data di deposito
- 30 dicembre 2021
- Data di decisione
- 11 novembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 13 maggio 2020
- legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 3 aprile 1997
- art. 43, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 13 maggio 2020
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
Massime
Massima n. 44444
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone, in particolare, nei giudizi proposti in via principale, per cui la genericità delle doglianze, sprovviste di una adeguata argomentazione a sostegno del contrasto con i parametri indicati, determina l'inammissibilità della questione. ( Precedente: S. 115/2021 - mass. 43928 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per inadeguatezza della motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost. e agli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia, dell'art. 37 della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che, in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia, rende solo eventuali il percorso formativo e la conseguente verifica finale. Il ricorrente non ha chiarito le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e la disciplina statale dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, limitandosi a dedurre, in modo sostanzialmente apodittico, la violazione del principio di uniformità dei procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello). ( Precedente: S. 25/2021 - mass. 43611 ).
Massima n. 44445
La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali non costituisce una materia in senso tecnico, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione a statuto speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali": e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia in esame, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto degli enti ad autonomia differenziata nell'esercizio delle proprie competenze. ( Precedenti: S. 51/2006; S. 536/2002; S. 407/2002 ). Vanno qualificate come norme di grande riforma economico-sociale, idonee a vincolare anche le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela. ( Precedente: S. 160/2021 - mass. 44139 ).
Massima n. 44446
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 43, commi 1 - limitatamente al termine come riferito alle disposizioni dei commi 6 e 9 -, 6 e 9, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che semplifica, per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i procedimenti per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere, esentando sino al 31 dicembre 2021 gli esercizi pubblici dalle autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 106 del d.lgs. n. 42 del 2004 e sostituendo, con riferimento a talune tipologie di installazioni, il procedimento di autorizzazione con un procedimento di controllo successivo, effettuato a campione. La disposizione impugnata dal Governo viola il principio di grande riforma economico-sociale, enucleabile dall'art. 21, comma 4, cod. beni culturali, secondo cui ogni intervento su beni culturali deve essere autorizzato, in quanto qualunque tipologia di manufatto è potenzialmente suscettibile di incidere sul significato e la portata culturale del bene interessato, eccedendo in tal modo il limite posto in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare dall'art. 8, n. 3), dello statuto. Le norme impugnate prefigurano un meccanismo di semplificazione della gestione dei beni culturali, connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, significativamente difforme, non solo sotto il profilo dell'estensione temporale delle deroghe, da quello statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 - limitatamente al termine come riferito alle disposizioni dei commi 6 e 9 -, 6 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge prov. Trento n. 3 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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