Corte costituzionale
Sentenza n. 260/2021
Corte cost., sent. 28 dicembre 2021, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/2021
- Data di deposito
- 28 dicembre 2021
- Data di decisione
- 23 novembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 5, decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018
Parametri
Massime
Massima n. 44440
In sede di esercizio della delega ai sensi dell'art. 76 Cost., la funzione del legislatore delegato non è limitata alla mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, ben potendo il primo - tanto più ove la delega riguardi l'adeguamento della normativa nazionale alle fonti sovranazionali nell'ambito del riordino di una materia complessa - emanare norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal secondo, purché ne sia rispettata la ratio e l'attività del delegato sia rispettosa del complessivo quadro normativo di riferimento. ( Precedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 212/2018 - mass- 40849; S. 10/2018 - mass- 39716; S. 59/2016 - mass. 38781; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S 229/2014 - mass. 38121; S. 119/2013 -mass. 37115 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevede, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, l'interruzione ex lege del termine di prescrizione, relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE, siano stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Il presupposto della pronuncia è che, in sede di adattamento del codice sul trattamento dei dati personali ad un corpo normativo articolato e fortemente innovativo, qual è il citato regolamento europeo, il legislatore delegato ben potesse, oltre a integrare e a introdurre opportuni raccordi con la nuova disciplina dotata di un'immediata efficacia diretta, anche coordinare quest'ultima con le parti di quella preesistente, tuttora applicabile agli illeciti commessi in precedenza). ( Precedente: S. 100/2020 - mass. 43426 ).
Massima n. 44441
Il legislatore nel rispetto del principio di proporzionalità, deve selezionare, fra gli strumenti disponibili, quello più idoneo a conseguire lo scopo, determinando il minor sacrificio. ( Precedenti: S. 218/2021 - mass. 44289 ).
Massima n. 44442
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018 che prevede, con disposizione transitoria, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'interruzione ex lege del termine di prescrizione per i procedimenti sanzionatori, soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003, che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE, siano stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. L'irragionevolezza è ravvisabile sia nel fatto che l'interruzione automatica determina una intollerabile e immotivata compressione delle ragioni di tutela del privato, ben potendo il legislatore avvalersi di istituti differenti, quale la sospensione dei termini di prescrizione, idonei ad agevolare l'amministrazione in modo non sproporzionato, sia nel fatto che la disposizione censurata dal Tribunale di Verona collega la suddetta interruzione all'inerzia del titolare del diritto, ossia a una circostanza che esprime una ratio totalmente estranea, se non antitetica, rispetto a quelle su cui si fonda l'istituto civilistico della prescrizione. ( Precedenti: S. 202/2021 - mass. 44250; S. 151/2021 - mass. 44081; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 119/2020 - mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 356/2008 -mass. 32892; S. 375/2002 - mass. 27249 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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