Corte costituzionale

Sentenza n. 251/2021

Corte cost., sent. 23 dicembre 2021, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/2021
Data di deposito
23 dicembre 2021
Data di decisione
10 novembre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:251

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 6, legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020
  • art. 9, comma 1, lett. f), legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020
  • art. 9, comma 1, lett. g), legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020
  • art. 9, comma 1, lett. h), legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020
  • art. 26, comma 1, lett. h), legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020
  • art. 25, comma 5, legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020
  • art. 26, comma 1, lett. g), legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020
  • art. 26, comma 1, lett. i), legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020
  • art. 26, comma 1, lett. j), legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44411

La disciplina delle aree naturali protette e quella della bonifica dei siti inquinati va ricondotta alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. ( Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131 ; S. 276/2020 - mass. 42924 ; S. 231/2019 - mass. 40825; S. 215/2018 - mass. 40908 ). Il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall'art. 145, comma 3, cod. beni culturali, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo. ( Precedenti: S. 141/2021 - mass. 44016; S. 276/2020; - mass. 42924; S. 134/2020 - mass. 43392 ; S. 68/2018 - mass. 41436 ). Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino specificatamente con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. A queste ultime appare certamente riconducibile l'art. 145, comma 3, cod. beni culturali, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale. ( Precedenti: S. 101/2021 - mass. 43851 ; S. 74/2021 - mass. 43834 ; S. 54/2021 - mass. 43731 ; S. 29/2021 - mass. 43606 ; S. 182/2006 - mass. 30386 ). In tema di bonifica dei siti inquinati - la cui disciplina rientra nella materia di competenza esclusiva statale della tutela dell'ambiente - la legislazione regionale può introdurre solo norme idonee a realizzare un innalzamento dei livelli di tutela ambientale o comunque non derogatorie in senso peggiorativo rispetto a quelle contenute nel codice dell'ambiente. ( Precedenti: S. 231/2019 - mass. 40825; S. 215/2018 - mass. 40908; S. 247/2009 ).

Massima n. 44412

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 8, comma 6, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, il quale dispone che, fatte salve le previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle contenute nel PPTR, l'ente gestore dell'istituito parco naturale regionale "Costa Ripagnola" (d'intesa con l'Ufficio parchi e riserve naturali dell'Assessorato regionale all'ambiente) può concedere, fino all'approvazione del piano per il parco e limitatamente alle zone 2 e 3, motivate deroghe ai divieti di realizzare nuove costruzioni, nuove strade e mutamenti nella destinazione dei terreni, a favore di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse, se sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del parco. La disposizione impugnata dal Governo introduce un regime peggiorativo del bene paesaggistico, in contrasto con il parametro interposto invocato (art. 145, comma 3, cod. beni culturali), perché non rispetta la gerarchia dei piani fissata dal legislatore nazionale, in quanto disciplina unilateralmente in modo diverso e meno restrittivo rispetto al PPTR vigente, adottato d'intesa con lo Stato, beni paesaggisticamente vincolati, richiamando solo formalmente il rispetto delle disposizioni contenute nel PPTR, che tuttavia vengono svuotate dei loro essenziali contenuti di tutela.

Massima n. 44413

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 9, comma 1, lett. f ) e g ), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, che ammette, fino all'approvazione del piano per il parco «Costa Ripagnola» e salvi eventuali vincoli maggiormente restrittivi, la realizzazione di determinati interventi edilizi. In particolare, la prima disposizione ammette limitatamente alla zona 2 dell'istituito parco naturale regionale «Costa Ripagnola», la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, mente la seconda consente, nelle zone 1 e 2, la realizzazione di interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi, privi di valore storico-documentale, e nella zona 3 anche la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, tra i quali sono compresi la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l'ampliamento di quelli esistenti. Entrambe le disposizioni impugnate dal Governo violano la normativa di tutela della fascia costiera contenuta nella scheda PAE 008, parte integrante del PPTR, in contrasto con il principio di sovraordinazione della pianificazione paesaggistica, introducendo un trattamento peggiorativo del bene paesaggistico parco «Costa Ripagnola».

Massima n. 44414

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 9, comma 1, lett. h ), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, limitatamente alle parole «la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento della loro superficie utile e». La disposizione impugnata dal Governo ammette con riguardo alle zone 2 e 3 e con riguardo alla zona 1 dell'istituito parco naturale regionale "Costa Ripagnola", limitatamente ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, nonché la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario. In tal modo essa non prescrive il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE 008 per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, oltre a non escludere per le zone 2 e 3 la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario (eccezione prevista dalla scheda PAE 008).

Massima n. 44415

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 26, comma 1, lett. h ), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, che consente nell'istituito parco naturale regionale "Mar Piccolo", limitatamente alla zona 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia. La disposizione impugnata dal Governo ammette gli interventi di ristrutturazione indicati senza escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda considerata, parte integrante del PPTR.

Massima n. 44416

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 25, comma 5, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020 che, in relazione all'istituito parco naturale regionale «Mar Piccolo», riproduce in termini [pressoché] identici l'art. 8, comma 6, riferito all'istituito parco naturale regionale «Costa Ripagnola», ammettendo deroghe ai divieti di nuove costruzioni per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità nella zona 3 e fino all'approvazione del piano per il parco. Nonostante siano suscettibili di essere autorizzate solo opere pubbliche e di pubblica utilità analogamente a quanto previsto dall'art. 95 NTA, permangono le differenze tra disposizione impugnata dal Governo e la normativa paesaggistica con riguardo sia all'organo decisorio, sia alle condizioni previste per l'adozione del provvedimento di deroga, assai più stringenti nel caso del PPTR.

Massima n. 44417

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. g ), i ) e j ), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. che, all'interno dell'istituito parco naturale regionale "Mar Piccolo", rispettivamente prevedono la possibilità di realizzare: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; interventi, limitatamente alle zone 2 e 3, di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica, nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche; interventi di bonifica o di messa in sicurezza e di riparazione e di ripristino ambientale nell'ambito della procedura di bonifica del Sito di interesse nazionale di Taranto. Quanto alle prime due disposizioni, esse devono essere intese come riferite ai soli interventi non vietati dalla scheda PAE 140. Quanto alla terza disposizione, essa è immune da effetti peggiorativi della tutela prevista dalla normativa statale. Benché, infatti, la disciplina transitoria non contenga alcun riferimento a specifiche norme del codice di settore, essa non introduce espresse deroghe alle medesime.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 6, della legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali «Costa Ripagnola» e «Mar Piccolo»);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettere f) e g), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, limitatamente alle parole «la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento della loro superficie utile e»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 5, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020;

6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettere g), i) e j), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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