Corte costituzionale

Sentenza n. 250/2021

Corte cost., sent. 21 dicembre 2021, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
250/2021
Data di deposito
21 dicembre 2021
Data di decisione
10 novembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 9, decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017

Parametri

Massime

Massima n. 44427

La rilevanza, presupponendo, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale, deve ritenersi sussistente quando la norma della cui legittimità costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata nel giudizio a quo per decidere il merito della controversia o una questione processuale o pregiudiziale, oppure quando la decisione della Corte costituzionale comunque influisca sul percorso argomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la decisione. ( Precedenti: S. 158/2019 - mass. 42419; O. 92/2019 - mass. 42207 ).

Massima n. 44428

La rilevanza della questione ricorre ove la strumentalità [tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale] sussista rispetto ad una possibile diversa definizione della lite, non strettamente a mezzo dalla decisione della causa: ciò accade quando il giudice, nel formulare una proposta conciliativa o transattiva all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, trovi un ostacolo - costituito dall'asserito vizio di illegittimità costituzionale - nel contenuto normativo di una disposizione appartenente al quadro normativo in cui può collocarsi la lite, che sia connessa strettamente al thema decidendum . In questo caso sussiste la rilevanza se il giudice può formulare la proposta transattiva o conciliativa - la cui idoneità alla risoluzione della lite sia plausibile in ragione dell'esito dell'interrogatorio libero delle parti - soltanto a seguito della reductio ad legitimitatem della disposizione, dal momento che la sua portata vigente non consentirebbe la formulazione della proposta stessa, contra legem. (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate, in vista della successiva stabilizzazione di personale titolare di contratto di lavoro flessibile. Tale eventualità non solo è estranea al thema decidendum, ma neppure è stata evocata dal legale rappresentante della pubblica amministrazione convenuta nell'interrogatorio libero reso nel giudizio principale sì che resta meramente ipotetica ed astratta).

Massima n. 44429

La diversificazione, tra il settore pubblico e il settore privato, della disciplina dei rimedi dell'inosservanza delle regole imperative sul contratto di lavoro a termine non si traduce in una illegittima e discriminatoria riduzione della tutela attribuita al pubblico dipendente, ma integra la necessaria implicazione dell'esigenza di rispettare il canone espresso dall'ultimo comma dell'art. 97 Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; canone che, a sua volta, costituisce proiezione del principio di eguaglianza, il quale esige che tutti, secondo capacità e merito, valutati per il tramite di una procedura di concorso, possano accedere all'impiego pubblico e che all'opposto non consente l'accesso in ruolo stabile per altra via, tanto più se segnata da illegalità. Proprio l'esigenza del rispetto del principio di uguaglianza, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, previste dallo stesso art. 97 Cost., rende evidente la disomogeneità tra le due situazioni e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio. ( Precedente: S. 89/2003 - mass. 27642 ).

Massima n. 44430

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità, riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro a termine, di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni utilizzatrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato Tale esclusione non è irragionevole, non comportando il contratto di somministrazione a tempo determinato l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore. Detto contratto costituisce, infatti, una fattispecie negoziale complessa, in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall'ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore. Nell'ambito di tale fattispecie negoziale complessa si ha che il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate, bandite ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni utilizzatrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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