Corte costituzionale

Sentenza n. 241/2021

Corte cost., sent. 13 dicembre 2021, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/2021
Data di deposito
13 dicembre 2021
Data di decisione
20 ottobre 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:241

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Campania n. 35 del 3 agosto 2020
  • art. 2, legge della Regione Campania n. 35 del 3 agosto 2020
  • art. 3, legge della Regione Campania n. 35 del 3 agosto 2020
  • art. 4, legge della Regione Campania n. 35 del 3 agosto 2020
  • art. 5, legge della Regione Campania n. 35 del 3 agosto 2020
  • art. 6, legge della Regione Campania n. 35 del 3 agosto 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44338

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 3 Cost., degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Campania n. 35 del 2020 - che affidano il neoistituito Servizio di psicologia di base ad uno psicologo libero professionista in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario regionale (SSR), disciplinano i compiti attribuiti agli psicologi di base, ne prevedono gli elenchi, individuando i requisiti di iscrizione, dettano l'organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base e di verifica, monitoraggio e controllo della qualità dell'assistenza psicologica, istituiscono un organismo indipendente con funzioni di osservatorio. La disciplina regionale impugnata è riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, in quanto costituisce un riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione per adempiere alle esigenze del SSN, compatibilmente con i precetti della disciplina statale, che incentiva il ricorso alle professionalità dello psicologo nella crisi pandemica da COVID-19. Essa non presenta alcun collegamento con la materia dell'ordinamento civile, posto che non definisce diritti e obblighi di un rapporto di lavoro già sorto, ma si colloca in una fase organizzativa, antecedente allo stesso, né interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico degli psicologi di base in rapporto convenzionato, affidata alla contrattazione collettiva. Non è infine incisa la materia, di competenza concorrente, delle professioni, in quanto la figura dello psicologo di base, a sostegno - ovvero in affiancamento e collaborazione esterna - dell'operato del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, è riconducibile alla professione già contemplata dalla legge statale dello psicologo. ( Precedenti: S. 88/2021 - mass. 43826; S. 36/2021 - mass. 43637; S. 20/2021 - mass. 43602; S. 209/2020 - mass. 42949; S. 53/2020 - mass. 42155; S. 172/2018 - mass. 40164; S. 147/2018 - mass. 40833 ).

Massima n. 44339

La potestà legislativa regionale nella materia, di competenza concorrente, delle professioni, deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. ( Precedenti: S. 98/2013 - mass. 37084; S. 77/2011 - mass. 35466; S. 300/2007 - mass. 31601 - mass. 31602 ).

Massima n. 44340

La potestà legislativa regionale nella materia, di competenza concorrente, della tutela della salute consente alla Regione di dettagliare in modo autonomo i relativi istituti, compatibilmente con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. ( Precedenti: S. 87/2019 - mass. 42362; S. 181/2006 - mass. 30378 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 3 agosto 2020, n. 35, recante «Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)», promosse, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, in relazione all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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