Corte costituzionale
Sentenza n. 239/2021
Corte cost., sent. 7 dicembre 2021, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/2021
- Data di deposito
- 7 dicembre 2021
- Data di decisione
- 9 novembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 453, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
Parametri
Massime
Massima n. 44421
L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie. ( Precedenti: S. 49/2021 - mass. 43673; S. 27/2019 - mass. 41655; S. 14/2018 - mass. 39756; S. 29/2017 - mass. 39578 - S. 96/2016 - mass. 38843 ).
Massima n. 44422
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016 che, con riguardo all'attività di distribuzione del gas naturale, prevede, mediante norma di interpretazione autentica, l'obbligo, per il gestore uscente, oltre che alla prosecuzione della gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Il giudice a quo da un lato non ricostruisce in modo dettagliato il quadro normativo in materia di gare per l'affidamento dell'attività di distribuzione del gas naturale, non si sofferma sui poteri sostitutivi e non dà conto, pertanto, della possibilità che gli eventuali effetti negativi imputati alla disposizione impugnata trovino un rimedio attraverso gli strumenti verso l'inerzia della pubblica amministrazione, predisposti dal legislatore per garantire l'avvio delle procedure di gara; dall'altro, non svolge alcuna valutazione, neppure al fine di escluderla, riguardo alla possibilità di qualificare i ritardi nell'avvio delle gare quali «fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario» di cui all'art. 165, comma 6, cod. contratti pubblici, al fine di vagliare la possibilità di applicare gli istituti, anche civilistici, posti a presidio dell'equilibrio contrattuale nelle concessioni. ( Precedenti: S. 123/2021 - mass. 43987; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 102/2019 - mass. 41619 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili gli interventi dei Comuni di Inveruno, di San Giorgio su Legnano, di Bernate Ticino, di Cuggiono, di Marcallo con Casone, di Busto Garolfo, di Peschiera Borromeo e del Comune di Nerviano, della IGAS Imprese gas, della Assogas - Associazione nazionale industriali privati gas e servizi energetici, dell'Utilitalia - Federazione delle imprese ambientali, energetiche ed idriche, della società Sei - Servizi energetici integrati srl (già Tea Sei srl) e della 2i Rete Gas spa;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 9 novembre 2021ORDINANZARitenuto che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con ordinanza del 16 dicembre 2019 (reg. ord. n. 105 del 2020) è intervenuto il Comune di Urgnano;che tale Comune è parte contraente di un contratto-convenzione con la società 2i Rete Gas s.p.a., riguardo a cui è tuttora pendente un giudizio innanzi alla Corte di cassazione, relativo all'obbligo per il concessionario di corrispondere il canone convenuto anche per il periodo di gestione ex lege ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), come interpretato dall'art. 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), disposizione censurata nella predetta ordinanza;che secondo l'interveniente ciò delineerebbe un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato il rapporto dedotto in giudizio, tale da rendere ammissibile l'intervento, potendo l'ente locale essere pregiudicato da un'eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale nell'ambito del giudizio radicatosi avanti alla Corte di cassazione.Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;che, com'è noto, tale disposizione ha recepito la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui coloro che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza n. 24 del 2021; sentenze n. 158 del 2020, n. 180 del 2018 e n. 16 del 2017);che, nel caso in esame, il Comune di Urgnano, oltre a non essere parte del giudizio principale, non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un interesse riflesso al rigetto delle questioni, in quanto assoggettato alla norma censurata.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento del Comune di Urgnano.F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente
Testo integrale
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