Corte costituzionale
Sentenza n. 238/2021
Corte cost., sent. 7 dicembre 2021, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/2021
- Data di deposito
- 7 dicembre 2021
- Data di decisione
- 20 ottobre 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:238
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44303
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima norma non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dall'uso di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Tale divieto trova la propria ratio nella presunzione legislativa di particolare gravità del fatto e speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore - presunzione che è comune a tutte le ipotesi aggravate previste dall'art. 291- ter del d.P.R. n. 43 del 1973 e che è a fondamento del loro inserimento unitario fra i reati di "seconda fascia" dell'art. 4- bis ordin. penit. -, tenuto conto della possibilità per il terzo di sottrarre il veicolo alla confisca ove dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. Non è preclusa inoltre la valutazione individualizzata del condannato, in relazione alla possibilità di accedere ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, la quale resta demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell'apposita istanza. ( Precedenti: S. 216/2019 - mass. 41621; S. 41/2018 - mass. 40066; S. 125/2016 - mass. 38890; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 166/2010 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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