Corte costituzionale

Sentenza n. 232/2021

Corte cost., sent. 2 dicembre 2021, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
232/2021
Data di deposito
2 dicembre 2021
Data di decisione
10 novembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:232

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44389

Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata argomentazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. sesta pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 317- bis cod. pen., nel testo anteriore alle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lett. m ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all'art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione. Il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi su aspetti decisivi che condizionano ogni valutazione sul carattere asseritamente indefettibile dell'applicazione della citata pena accessoria, mentre avrebbe dovuto considerare il possibile venir meno, nell'ambito del patteggiamento, del censurato automatismo, perché condizionante ogni valutazione sulla rigidità complessiva del meccanismo sanzionatorio; tale lacuna - che condiziona anche la valutazione sulla doglianza relativa al carattere fisso e perpetuo della stessa pena interdittiva - compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza della questione. ( Precedenti: S. 194/2021 - mass. 44214; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 150/2019 - mass. 41415; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836; O. 88/2017 - mass. 39450 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis del codice penale, nel testo anteriore alle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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