Corte costituzionale

Sentenza n. 226/2021

Corte cost., sent. 2 dicembre 2021, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/2021
Data di deposito
2 dicembre 2021
Data di decisione
23 settembre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 11, lett. b), legge della Regione siciliana n. 16 del 20 luglio 2020
  • art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana n. 10 del 10 luglio 2018
  • art. 1, comma 10, legge della Regione siciliana n. 16 del 20 luglio 2020
  • art. 6, comma 1, legge della Regione siciliana n. 4 del 27 febbraio 2007
  • art. 1, comma 1, legge della Regione siciliana n. 29 del 3 dicembre 2020
  • art. 2, comma 1, legge della Regione siciliana n. 29 del 3 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44384

È dichiarato estinto il processo limitatamente alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. - dell'art. 1, comma 11, lett. b ), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che pone l'onere del trattamento economico fondamentale del personale comandato del Corpo forestale della Regione a carico degli enti di provenienza. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la resistente, costituita in giudizio, ha accettato la rinuncia.

Massima n. 44385

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che istituisce, mediante contrattazione sindacale, un'indennità pensionabile per il personale non dirigenziale del Corpo forestale regionale. La norma regionale impugnata - pur introducendo spese obbligatorie aventi natura permanente, in quanto afferenti al trattamento economico del personale dipendente - demanda la definizione dell'indennità alla futura contrattazione collettiva, mentre invece avrebbe dovuto già essa stessa quantificare il relativo onere annuale e quello a regime.

Massima n. 44386

La copertura di spesa deve necessariamente precedere l'apertura di una trattativa sindacale, dovendo la contrattazione collettiva nel pubblico impiego svolgersi nell'ambito di una provvista finanziaria assegnata e preventivamente definita.

Massima n. 44387

Il canone costituzionale per cui ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte (art. 81, terzo comma, Cost.) opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. Lo stesso statuto della Regione Siciliana, nell'attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie, ne ammette l'esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. Tra le disposizioni direttamente attuative di tale precetto costituzionale figurano gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009, nonché l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. ( Precedenti: S. 235/2020 - mass. 42572; S. 147/2018; S. 26/2013 ).

Massima n. 44388

Costituisce principio generale che tutte le risorse stanziate in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste, specialmente quelle obbligatorie per il personale, che per loro natura si sottraggono a ipotesi di facile comprimibilità. ( Precedente: S. 171/2021 - mass. 44137 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge Reg. Siciliana n. 29 del 2020, che autorizzano la somma di 5 milioni di euro e di 505.000 euro per il biennio 2021-2022 rispettivamente per l'assunzione di nuovo personale del Corpo forestale regionale e per la corresponsione al suddetto personale non dirigenziale di un'indennità pensionabile. Le disposizioni impugnate dal Governo introducono nuove spese obbligatorie e continuative, senza prevedere alcuna nuova entrata né alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire tali oneri. Né la legge regionale che le contiene accompagna lo stanziamento con una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al pertinente capitolo del bilancio regionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana);

3) dichiara estinto il processo limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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