Corte costituzionale
Sentenza n. 22/2021
Corte cost., sent. 17 febbraio 2021, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/2021
- Data di deposito
- 17 febbraio 2021
- Data di decisione
- 26 gennaio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Calabria n. 47 del 25 novembre 2019
- art. 6-bis, legge della Regione Calabria n. 24 del 16 maggio 2013
Parametri
Massime
Massima n. 43464
Occorre riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza, quando essi ad oggetto la stessa disposizione e avendo in comune lo stesso parametro, fermo restando che alla riunione non osta di per sé la differente natura - principale e incidentale - dei giudizi medesimi. ( Precedente citato: sentenza n. 228 del 2016 ).
Massima n. 43465
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per genericità delle censure. Il rimettente ha censurato in radice la norma che consente di porre il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, e pertanto le questioni, pur dove riferite alla norma che conferisce quel potere, anziché alle disposizioni di dettaglio che ne regolano l'esercizio, non tradiscono affatto la genericità eccepita.
Massima n. 43466
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza. L'argomentazione del rimettente supera il vaglio di non implausibilità che la Corte costituzionale è chiamata ad effettuare ai fini dell'ammissibilità delle questioni incidentali. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2020, n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016 ).
Massima n. 43467
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge fall., ove interpretato nel senso che la legge abilitata a dettare la disciplina della liquidazione coatta amministrativa sia solo quella statale, come anche l'analoga istanza, con riferimento ai limiti soggettivi di applicazione della procedura liquidatoria di cui all'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. La previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione di enti pubblici economici va infatti ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, e di giurisdizione e norme processuali.
Massima n. 43468
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell'art. 6- bis della legge reg. Calabria 16 maggio 2013, n. 24, che ha previsto l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa. La norma regionale, impugnata dal Governo e censurata dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), regolando in termini concorsuali il dissesto di ente strumentale regionale, contrasta con l'art. 2 legge fall., per il quale è la legge, riferita unicamente a quella statale, a stabilire le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui può essere disposta, nonché l'autorità competente a disporla. L'indicata procedura concorsuale, di carattere speciale, implica infatti una deroga marcata alle regole ordinarie di accertamento dei crediti e di responsabilità patrimoniale, risolvendosi in una tutela differenziata del ceto creditorio, che non può essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all'esigenza di uniformità sottesa alla riserva di competenza statale. Tuttavia, va segnalata la carenza di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. Si evidenzia pertanto la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità suddetta, permetta alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali. ( Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2020, n. 25 del 2007, n. 363 del 1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969 ).
Massima n. 43469
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. l della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 26 gennaio 2021ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. l della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 28 gennaio 2020 (reg. ric. n. 4 del 2020).Rilevato che nel giudizio, sono intervenuti, ad adiuvandum, con atto depositato il 28 febbraio 2020, Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, nella qualità di creditori del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP), ente del quale la norma impugnata prevede l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa.Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 3 del 2021 con allegata ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020, n. 134 del 2020, n. 140 del 2018, n. 5 del 2018 con allegata ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017, n. 170 del 2017 e n. 228 del 2016 con allegata ordinanza letta all'udienza del 20 settembre 2016; ordinanza n. 213 del 2019);che tale orientamento va tenuto fermo anche dopo le modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, apportate con la delibera di questa Corte 8 gennaio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020), non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale (sentenza n. 56 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020);che l'intervento va pertanto dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento spiegato da Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con l'indicato ricorso r.r. n. 4 del 2020.F.to: Giancarlo Coraggio
Testo integrale
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