Corte costituzionale
Sentenza n. 219/2021
Corte cost., sent. 23 novembre 2021, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/2021
- Data di deposito
- 23 novembre 2021
- Data di decisione
- 6 ottobre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:219
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Calabria n. 10 del 2 luglio 2020
- art. 3, comma 1, legge della Regione Calabria n. 10 del 2 luglio 2020
- art. 5, comma 1, legge della Regione Calabria n. 21 del 11 agosto 2010
- art. 3, comma 3, legge della Regione Calabria n. 10 del 2 luglio 2020
- art. 5, comma 3, bis, legge della Regione Calabria n. 21 del 11 agosto 2010
- art. 4, comma 1, legge della Regione Calabria n. 10 del 2 luglio 2020
- art. 6, comma 1, legge della Regione Calabria n. 21 del 11 agosto 2010
- art. 4, comma 2, lett. b), legge della Regione Calabria n. 10 del 2 luglio 2020
- art. 6, comma 12, legge della Regione Calabria n. 21 del 11 agosto 2010
Parametri
Massime
Massima n. 44344
La tutela ambientale e paesaggistica, affidata allo Stato, incide sul paesaggio, valore costituzionale primario e assoluto, che corrisponde all'aspetto del territorio per i contenuti ambientali e culturali che contiene . Pertanto, essa precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni. ( Precedenti: S.164/2021 - mass. 44166; S. 66/2018- mass. 40777; S. 367/2007 - mass. 31778; S. 641/1987; S. 151/1986- mass. 11950 ). La nozione di territorio è caratterizzata da una portata unitaria e complessa, dal momento che sulla stessa gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. In considerazione dell'unitarietà della nozione di territorio, la sua tutela deve trovare forme di coordinamento con quella affidata alle Regioni, quali quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 143, comma 2), circa la possibilità di stipulare intese tra le Regioni e (l'allora) Ministero per i beni culturali e ambientali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici (al di là dei casi in cui ciò è prescritto dall'art. 135, comma 1), il cui contenuto forma oggetto di apposito accordo preliminare, poi approvato con provvedimento regionale. ( Precedenti: S. 74/2021 - mass. 43836; S. 64/2015 - mass. 38322 ).
Massima n. 44345
Il piano paesaggistico regionale è strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. Per tale motivo è necessario salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali e la legge regionale deve disciplinare le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione e le connesse misure di governo del territorio in linea con le determinazioni del nuovo piano paesaggistico o, nell'attesa dell'adozione, secondo le modalità concertate e preliminari alla sua stessa adozione, anche allorquando la Regione si sia a ciò volontariamente vincolata mediante apposito accordo. ( Precedenti: S. 86/2019 - mass. 42648; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 182/2006 - mass. 30386; S. 367/2007 ).
Massima n. 44346
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nonché del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, gli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lett. b ), della legge reg. Calabria n. 10 del 2020, che consentono interventi edilizi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010 e ne prorogano di un anno la realizzabilità. Le disposizioni impugnate dal Governo, emanate senza seguire le modalità procedurali collaborative concordate e senza attendere l'approvazione congiunta del piano paesaggistico regionale, vìolano l'impegno assunto dalla Regione in ordine alla condivisione del governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio (art. 1, comma 1, del Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica). Nel consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle reiterate proroghe, le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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