Corte costituzionale
Sentenza n. 203/2021
Corte cost., sent. 28 ottobre 2021, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/2021
- Data di deposito
- 28 ottobre 2021
- Data di decisione
- 23 settembre 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, bis, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 44260
La possibilità che la Corte sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta: in altri termini, si deve trattare di una questione che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. ( Precedenti: S. 24/2018 - mass. 39813; S. 122/1976 - mass. 8349; S. 195/1972 - mass. 6447; S. 68/1961 - mass. 1374 ). (Nel caso di specie, è inammissibile la richiesta di autorimessione formulata dalla parte costituitasi nel giudizio costituzionale, che la Corte costituzionale sollevi dinnanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- bis , della legge n. 89 del 2001, in riferimento all'art. 3 Cost. La questione avrebbe per oggetto la stessa norma denunciata dal rimettente, in quanto lesiva di parametri diversi da quelli indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché deve escludersi la sussistenza del nesso di pregiudizialità che consente alla Corte di sollevare davanti a sé una questione in via incidentale).
Massima n. 44261
La persona offesa dal reato nel processo penale è soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero. ( Precedenti: S. 249/2020 - mass. 43062; S. 23/2015 - mass. 38250; S. 532/1995 - mass. 22046 ). L'assetto generale, posto a base del codice di procedura penale del 1988, è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, e guarda, pertanto, alla persona offesa, quale soggetto eventuale del procedimento o del processo, e non quale parte principale e necessaria. ( Precedenti: S. 182/2021 - mass. 44101; S. 192/1991 - mass. 17160; O. 254/2011 - mass. 35832; O. 339/2008 - mass. 32852 ). Il titolare dell'azione per il risarcimento del danno o per le restituzioni da reato può chiedere tutela nel processo civile del tutto indipendentemente dal giudizio penale, previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli. ( Precedenti : S. 94/1996 - mass. 22395; O. 424/1998 - mass. 24398 ). È legittima l'attribuzione alla persona offesa di poteri circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero o all'indagato, non rilevando l'esigenza di tutelare una eventuale esplicita manifestazione preventiva dell'intenzione del danneggiato di costituirsi parte civile anteriormente all'esercizio dell'azione penale. ( Precedenti: S. 192/1991 - mass. 17160; O. 124/1999 - mass. 24601 ). Il principio di "accessorietà" dell'azione civile rispetto a quella penale trova fondamento nelle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi, e ha quale naturale implicazione quella per cui l'azione civile, ove esercitata all'interno del processo penale, è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura di questo processo. ( Precedenti: S. 182/2021 - mass. 44101; S. 176/2019 - mass. 41425; S. 12/2016 - mass. 38706 ).
Massima n. 44262
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, dell'art. 2, comma 2- bis , della legge n. 89 del 2001, inserito dall'art. 55, comma 1, lett. a ), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., nella legge n. 134 del 2012, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato per la persona offesa soltanto con l'assunzione della qualità di parte civile. E' erroneo il procedimento logico che propenda, in via generale ed astratta, per la omogeneizzazione ed il cumulo sostanziale, sotto l'aspetto della eccessiva durata, tra il segmento del processo in cui la persona offesa si sia resa attiva durante le indagini preliminari e il segmento conseguente poi alla costituzione di parte civile. La persona offesa che scelga di esercitare l'azione volta a ottenere il risarcimento del danno da reato nell'ambito del procedimento penale, invece che in separato giudizio civile, deve poter avere una risposta in tempi ragionevoli, in forza dell'art. 6 CEDU. Non è, tuttavia, sul terreno della decorrenza del computo del termine di ragionevole durata del processo penale per la parte civile che possono trovare più adeguata risposta le esigenze di migliore protezione e di potenziamento delle prerogative della vittima del reato sin dall'avvio del procedimento. Né è imputabile alla norma censurata una lesione sistemica degli interessi della parte civile allorché le peculiarità del caso concreto rivelino un malfunzionamento, valutato ex post, di una delle due vie giudiziarie autonome che l'ordinamento interno offre al danneggiato per far valere il suo «diritto di carattere civile» al risarcimento. Seppure le ragioni indicate nella sentenza Petrella della Corte EDU, successiva all'ordinanza di rimessione, evidenziano l'esistenza nell'ordinamento italiano di un problema effettivo concernente il riconoscimento di un diritto della persona offesa (la "vittima del reato") a un sollecito svolgimento delle indagini preliminari, anche in vista della eventuale decisione sulla pretesa di risarcimento del danno da reato, è piuttosto nell'ambito di una disciplina organica della giustizia riparativa - quale prevista dall'art. 1, comma 18, lett. b ), della legge n. 134 del 2021 - che i diritti, anche di natura civile, della vittima del reato potranno trovare migliore protezione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), inserito dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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