Corte costituzionale
Sentenza n. 201/2021
Corte cost., sent. 28 ottobre 2021, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/2021
- Data di deposito
- 28 ottobre 2021
- Data di decisione
- 23 settembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 2, lett. a), legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 2, lett. b), legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 1, comma 3, lett. a), legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 1, comma 2, legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 3, legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 4, legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 5, legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 9, legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 5, comma 3, legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 11, legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
- art. 12, legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44225
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, nella parte in cui prevede che l'ambito applicativo della legge sia limitato «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi», invece che «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza e che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi». Benché, nel delimitare l'ambito di applicazione della legge regionale impugnata, l'art. 1 opera un espresso riferimento «alle attribuzioni trasferite alla Regione dalla legislazione statale vigente», la successiva individuazione degli impianti oggetto di disciplina non è tuttavia coerente con tale premessa, in quanto indica espressamente come alternativi i requisiti di altezza e capacità che la legge statale, la quale esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio», prevede, invece, come concorrenti.
Massima n. 44226
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 nella parte in cui prevede, alle lett. a ) e b ), la congiunzione «e/o», anziché la congiunzione «e». L'uso inequivocabile della disgiuntiva «o» nella prima disposizione impugnata dal Governo e della doppia congiunzione «e/o» nella seconda comporta l'estensione dell'ambito di applicazione della norma, relativa agli sbarramenti e manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo che presentano uno solo degli indicati requisiti dimensionali, in difformità dalla legge statale, la quale esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio», e che prevede, invece, tali requisiti come concorrenti.
Massima n. 44227
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 3, lett. a ), della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che esclude dall'ambito applicativo della legge le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua. L'art. 61, comma 3, cod. ambiente, dopo aver individuato i limiti di altezza e capacità degli sbarramenti la cui disciplina compete alle Regioni e alle Province autonome, precisa che per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione impugnata, pertanto, si conforma alla normativa statale di principio.
Massima n. 44228
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che consente che le dighe e gli altri sbarramenti idrici di competenza regionale siano adibiti a qualsiasi uso compatibile con la disciplina urbanistica dell'area in cui vengono realizzate, ivi compresi i diversi usi turistici e la balneazione. Dalla disposizione impugnata, solo per il mancato richiamo dei vincoli paesaggistici, non è ricavabile alcuna deroga ai principi della pianificazione paesaggistica, ed in particolare al principio di concertazione necessaria, per cui restano inalterati i vincoli evocati dal ricorrente, compresa la necessaria valutazione delle opere di sbarramento nel quadro di disciplina costituito dal piano paesaggistico, secondo le previste forme di concertazione con lo Stato.
Massima n. 44229
L'autorizzazione paesaggistica deve essere annoverata tra gli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale. ( Precedenti: S. 238/201 3 - mass. 37381; S. 101/2010 - mass. 34469 ). La tutela ambientale e paesaggistica - gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto - costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali. In tali casi, infatti, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni. ( Precedenti: S. 164/2021 - mass. 44166; S. 66/2018 - mass. 40777; S. 11/2016 - mass. 38705 ). Sebbene il principio di prevalenza della tutela paesaggistica debba essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, occorre, tuttavia, che tali deroghe, condizioni o limitazioni siano esplicite e specifiche. ( Precedenti: S. 101/2021 - mass. 43851; S. 141/202 - mass. 440161; S. 74/2021 - mass. 43834; S. 240/2020 - mass. 43211; S. 86/2019 - mass. 42376 - mass. 42648; S. 68/2018 - mass. 41436 - mass. 41437; S. 66/2018 - mass. 40777 - mass. 40778 ). Con riferimento all'attuazione della tutela del paesaggio, occorre una concertazione rigorosamente necessaria tra Stato e Regione, in particolare imponendo la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica. ( Precedenti: S. 74/2021 - mass. 43836; S. 240/2020 - mass. 43216; S. 64/2015 - mass. 38322 ).
Massima n. 44230
È dichiarata inammissibile, per inadeguata ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che attribuisce alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di sbarramento. Il ricorrente trascura di confrontarsi con l'articolata concatenazione normativa nella quale si colloca la disposizione impugnata, limitandosi ad affermare che essa contrasterebbe con il regolamento indicato dall'art. 2, comma 2- bis , del d.l. n. 507 del 1994, senza nulla specifica, inoltre, circa il contenuto di tale ultimo o del d.P.R. n. 1363 del 1959, destinato a fungere da referente normativo in via transitoria. Tale carenza non consente un adeguato scrutinio della questione, che va dunque dichiarata inammissibile.
Massima n. 44231
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 4 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che disciplina il procedimento finalizzato all'approvazione del progetto di costruzione o di modifica strutturale degli impianti relativi delle dighe e degli altri sbarramenti idrici di competenza regionale. Il solo fatto che la disposizione in esame non faccia menzione della normativa attinente alle verifiche in ambito di valutazione di impatto ambientale (VIA), prerogativa del legislatore statale, non è significativo della volontà di quello regionale di derogarvi o limitarla. In particolare, deve ritenersi che la disciplina regionale del procedimento autorizzatorio abbia natura cedevole rispetto a quella statale, ove quest'ultima, per la realizzazione dello sbarramento idrico, richieda una valutazione di impatto ambientale.
Massima n. 44232
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l ) ed s ), e terzo, Cost., degli artt. 4, 5 e 9 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che disciplinano il procedimento autorizzatorio, regolando, rispettivamente, la fase preliminare di approvazione, l'adozione del provvedimento di autorizzazione e l'eventuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi conseguente al cessato utilizzo dell'opera per rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua. Il denunziato contrasto non è desumibile dal tenore letterale delle disposizioni impugnate, che non recano alcuna deroga o limitazione espressa all'operatività dei vincoli paesaggistici; pertanto, esse vanno interpretate nel senso che tutti gli interventi che consentono - siano essi edificatori o demolitori - si intendono subordinati al rispetto della normativa in materia di autorizzazione paesaggistica.
Massima n. 44233
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva, ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito. (Nel caso di specie, il ricorso avente ad oggetto l'art. 5, comma 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, consente di individuare con sufficiente chiarezza i parametri interposti su cui si fonda la questione di legittimità costituzionale e fornisce, seppur in termini sintetici, un adeguato supporto argomentativo a sostegno della stessa, sì da raggiungere quella soglia minima di chiarezza e completezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta). ( Precedenti: S. 25/2020 - mass. 42256; S. 201/2018 - mass. 40363; S. 261/2017 - mass. 42026 ).
Massima n. 44234
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, nella parte in cui prevede che l'approvazione delle opere degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge n. 1086 del 1971. La disposizione impugnata rinvia alle previsioni di tale legge, ivi compresa la prescrizione del collaudo statico per le opere che la stessa elenca all'art. 1, secondo una tecnica normativa già adottata anche dalla legge statale; inoltre, nel caso di specie essa opera comunque un richiamo alla normativa statale di principio applicabile, laddove dispone che il soggetto che richiede il rilascio del titolo autorizzativo non sia in ogni caso esentato dall'acquisizione di altre autorizzazioni o nullaosta, comunque denominati, previsti da ulteriori disposizioni di legge. ( Precedente: S. 78 del 2021 - mass. 43775 ).
Massima n. 44235
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 11 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, il quale consente che le opere che non siano state denunciate ovvero siano state realizzate in difformità dai progetti approvati siano regolarizzate previa presentazione, da parte del proprietario o del gestore, del progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica, riservandone l'approvazione alla Giunta regionale. La norma impugnata si discosta dalle prescrizioni statali di cui all'art. 146, comma 4, cod. beni culturali, che consentono la sanatoria solo all'esito del preventivo parere vincolante della soprintendenza. Essa infatti delinea un novero amplissimo di ipotesi, sostanzialmente illimitato e comunque idoneo a ricomprendere anche tutti gli sbarramenti idrici realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, ovvero in difformità dalla stessa, consentendo così la possibilità di regolarizzare le opere non autorizzate o difformi in data successiva alla loro realizzazione anche al di fuori dei casi tassativi indicati dall'art. 167 cod. beni culturali, senza, peraltro, alcun richiamo alla necessità di acquisire il preventivo parere vincolante della soprintendenza. Né tale contrasto appare sanabile in via interpretativa, in considerazione del fatto che la disciplina regionale è completa, per cui il silenzio serbato in relazione ad alcuni profili qualificanti non può intendersi quale tacito richiamo ad essi.
Massima n. 44236
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, che prevede il trattamento sanzionatorio per le diverse ipotesi di realizzazione o gestione degli impianti di sbarramento in assenza di autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, ovvero ancora in violazione delle prescrizioni che il titolo autorizzativo impartisce. Con la disposizione impugnata, il legislatore veneto ha previsto e regolato le sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni attinenti alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di sbarramento regionali, nel legittimo esercizio di una prerogativa sua propria. ( Precedenti: S. 84/2019 - mass. 42240 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 23 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale), nella parte in cui prevede che l'ambito applicativo della legge sia limitato «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi», invece che «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza e che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 nella parte in cui prevede, alle lettere a) e b), la congiunzione «e/o», anziché la congiunzione «e»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 9 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed s), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze