Corte costituzionale
Sentenza n. 200/2021
Corte cost., sent. 26 ottobre 2021, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/2021
- Data di deposito
- 26 ottobre 2021
- Data di decisione
- 23 settembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 57, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 44253
L'art. 24 Cost. impedisce una soggezione del contribuente all'azione del fisco per un tempo indeterminato nonché una soggezione irragionevolmente ampia alla medesima azione accertativa, ancorché condizionata dal mancato compimento di una specifica attività posta dalla legge a carico del medesimo contribuente. ( Precedenti: S. 151/2021 - mass. 44081; S. 247/2011 - mass. 35820; S. 356/2008 - mass. 32894; S. 280/2005 - mass. 29614 ).
Massima n. 44254
È rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore - anche in forza del principio della polisistematicità dell'ordinamento tributario - il ragionevole adattamento ai vari tributi di istituti comuni, quali la prescrizione e la decadenza della pretesa, combinandole e modulandole in relazione agli specifici interessi coinvolti.
Massima n. 44255
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento manipolativo-additivo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. quinta civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 57, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1995. Il rimettente - censurando la disposizione nella parte in cui prevede che il termine quinquennale di prescrizione del credito tributario (e di decadenza dalla pretesa sanzionatoria) per il recupero dell'[allora] imposta erariale di consumo sull'energia elettrica decorre, in caso di comportamenti omissivi del contribuente, dal momento della scoperta del fatto illecito - auspica l'introduzione di una data certa di decorrenza del detto termine, che non può essere la Corte costituzionale a fissare. Sebbene la norma censurata esponga il contribuente alle pretese del fisco a tempo indeterminato e produca, sotto il profilo difensivo, un irragionevole effetto discriminatorio, spetta infatti al legislatore porre rimedio all'inadeguatezza di tale regime, essendo rimesso alla sua valutazione discrezionale il ragionevole adattamento ai vari tributi di istituti comuni; quanto evidenziato rende ineludibile un tempestivo intervento legislativo volto a porvi rimedio. ( Precedenti: S. 151/2021 - mass. 44081; S. 375/2002 - mass. 27249 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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