Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2021

Corte cost., sent. 26 ottobre 2021, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2021
Data di deposito
26 ottobre 2021
Data di decisione
23 settembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 57, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 44253

L'art. 24 Cost. impedisce una soggezione del contribuente all'azione del fisco per un tempo indeterminato nonché una soggezione irragionevolmente ampia alla medesima azione accertativa, ancorché condizionata dal mancato compimento di una specifica attività posta dalla legge a carico del medesimo contribuente. ( Precedenti: S. 151/2021 - mass. 44081; S. 247/2011 - mass. 35820; S. 356/2008 - mass. 32894; S. 280/2005 - mass. 29614 ).

Massima n. 44254

È rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore - anche in forza del principio della polisistematicità dell'ordinamento tributario - il ragionevole adattamento ai vari tributi di istituti comuni, quali la prescrizione e la decadenza della pretesa, combinandole e modulandole in relazione agli specifici interessi coinvolti.

Massima n. 44255

Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento manipolativo-additivo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. quinta civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 57, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1995. Il rimettente - censurando la disposizione nella parte in cui prevede che il termine quinquennale di prescrizione del credito tributario (e di decadenza dalla pretesa sanzionatoria) per il recupero dell'[allora] imposta erariale di consumo sull'energia elettrica decorre, in caso di comportamenti omissivi del contribuente, dal momento della scoperta del fatto illecito - auspica l'introduzione di una data certa di decorrenza del detto termine, che non può essere la Corte costituzionale a fissare. Sebbene la norma censurata esponga il contribuente alle pretese del fisco a tempo indeterminato e produca, sotto il profilo difensivo, un irragionevole effetto discriminatorio, spetta infatti al legislatore porre rimedio all'inadeguatezza di tale regime, essendo rimesso alla sua valutazione discrezionale il ragionevole adattamento ai vari tributi di istituti comuni; quanto evidenziato rende ineludibile un tempestivo intervento legislativo volto a porvi rimedio. ( Precedenti: S. 151/2021 - mass. 44081; S. 375/2002 - mass. 27249 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze