Corte costituzionale

Sentenza n. 20/2021

Corte cost., sent. 12 febbraio 2021, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/2021
Data di deposito
12 febbraio 2021
Data di decisione
12 gennaio 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge della Regione Veneto n. 44 del 25 novembre 2019
  • art. 3, comma 1, bis, legge della Regione Veneto n. 9 del 14 maggio 2013
  • art. 3, comma 1, ter, legge della Regione Veneto n. 9 del 14 maggio 2013
  • art. 3, comma 1, quater, legge della Regione Veneto n. 9 del 14 maggio 2013
  • art. 21, legge della Regione Veneto n. 44 del 25 novembre 2019
  • art. 28, comma 3, ultimo periodo, legge della Regione Veneto n. 44 del 25 novembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43600

Sono dichiarate inammissibili, per il carattere lacunoso del percorso argomentativo seguito, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 19 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019 che, inserendo i commi 1- bis , 1- ter e 1- quater nell'art. 3 della legge reg. Veneto n. 9 del 2013, prevede specifici obblighi ai medici in formazione specialistica, assegnatari del contratto aggiuntivo regionale, imponendo la restituzione di parte del percepito in caso di inosservanza. Il ricorrente ha omesso di enucleare in maniera univoca i princìpi fondamentali che assume siano stati violati e si è limitato ad evocare i parametri costituzionali senza dar conto delle ragioni che inducono a ravvisare in concreto la loro lesione, trascurando altresì di ricostruire il quadro normativo in cui la previsione impugnata si colloca, in particolare l'Accordo fra Governo, Regioni e Province autonome deliberato nella Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012. ( Precedente citato: sentenza n. 126 del 2014 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui lamenta la violazione e di svolgere una argomentazione non meramente assertiva in merito alle ragioni del contrasto con i parametri evocati. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2021 e n. 174 del 2020 ).

Massima n. 43601

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per assertività e genericità delle censure, formulate nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019. Con un'argomentazione adeguata, idonea a superare il vaglio di ammissibilità, il Governo ha prospettato l'incidenza della disciplina regionale impugnata e la conseguente lesione della propria competenza legislativa. Se tale incidenza effettivamente sussista, è profilo che attiene al merito delle questioni promosse.

Massima n. 43602

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. - dell'art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, che autorizza l'Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR). La disciplina regionale impugnata non è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, poiché essa non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti, affidata alla contrattazione collettiva, e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta l'imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di lavoro. La disposizione impugnata non si discosta inoltre dal principio in tema di spesa del personale recato dall'art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017 e non risulta violato, pertanto, neppure il canone di eguaglianza, che richiede un'applicazione uniforme, presso tutte le amministrazioni, di tale principio di coordinamento della finanza pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 232 del 2019, n. 191 del 2017 e n. 28 del 2013 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, e anche dei dipendenti delle Regioni, va ascritta, al fine di garantire l'uniformità nel territorio nazionale, alla materia, di competenza esclusiva del legislatore statale, dell'ordinamento civile. In séguito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è retta quindi dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori, cui la stessa legge dello Stato rinvia. ( Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 196 del 2018 e n. 178 del 2015 ).

Massima n. 43603

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione e inconferenza del parametro evocato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del 2019. Il ricorrente ha svolto un'argomentazione adeguata a fondamento dell'impugnazione, poiché l'oggetto e le ragioni delle censure sono stati esposti in maniera intelligibile. Ciò consente alla Corte costituzionale lo scrutinio del merito e, in tale sede, dovrà valutarsi anche la conferenza del parametro evocato.

Massima n. 43604

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, nella parte in cui consente che i bandi di concorso per il reclutamento del personale regionale prevedano l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile. La disciplina regionale impugnata, correlandosi a una fase antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, investe i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, attribuiti alla competenza residuale delle Regioni. L'esonero inoltre ha una portata limitata (poiché si riferisce alle sole prove preselettive, che non perseguono la finalità precipua, assegnata al concorso, di verificare il merito dei concorrenti), vige per un arco temporale definito (il triennio 2019-2021) e risulta demandato all'apprezzamento dell'amministrazione, che potrà disporlo al fine esclusivo di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, dopo aver vagliato le peculiarità dei concorsi di volta in volta banditi. ( Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 241 del 2018, n. 380 del 2004 e n. 234 del 1994 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla competenza residuale delle Regioni nell'àmbito dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa. Spettano, per contro, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato gli interventi sui rapporti di lavoro già sorti con le pubbliche amministrazioni, anche regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2020 e n. 32 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Veneto 25 novembre 2019, n. 44 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020), promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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