Corte costituzionale
Sentenza n. 189/2021
Corte cost., sent. 7 ottobre 2021, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/2021
- Data di deposito
- 7 ottobre 2021
- Data di decisione
- 24 giugno 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, lettera b), legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998
- art. 6, comma 2, lettera c), legge della Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 44320
La modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione non ha determinato l'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali, cosicché tali norme, adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. ( Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43118; S. 401/2007 - mass. 31905; S. 376/2002 - mass. 27285 ).
Massima n. 44321
La valutazione prognostica del giudice a quo circa l'applicabilità delle disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale alle fattispecie sottoposte al suo esame è idonea a superare lo scrutinio "esterno" demandato alla Corte costituzionale quando è adeguatamente motivata. ( Precedenti: S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580 ).
Massima n. 44322
Il controllo sull'attuale vigenza della norma sospettata di illegittimità costituzionale spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma, con la conseguenza che, ove il rimettente escluda espressamente, con affermazione non palesemente infondata, la ricorrenza di un fenomeno abrogativo, la Corte non può che rilevare come ragioni essenziali di certezza del diritto impongano di scrutinare nel merito le questioni di legittimità costituzionale proposte. ( S. 272/2010 - mass. 34888; S. 222/2007 - mass. 31428; S. 33/2015 ).
Massima n. 44323
Nell'assetto istituzionale configurato dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nella potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., va ricondotta la disciplina della gestione dei rifiuti. La legislazione statale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, rappresenta, infatti, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino. ( Precedenti: S. 86/2021 - mass. 43800; S. 227/2020 - mass. 42658; S. 58/2015 - mass. 38314 ).
Massima n. 44324
La materia dell'ambiente è naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali, perché interseca materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni e, in particolare, quelle del governo del territorio, della tutela della salute, della protezione civile e dell'agricoltura e foreste. Non di meno, ferma restando la riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale - a tutela delle ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla Regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale -, le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente. ( Precedenti: S. 289/2019 - mass. 40971; S. 88/2020 - mass. 42698; S. 151/2018 - mass. 40000; S. 380/2007 - mass. 31811; S. 246/2017 - mass. 41651 ).
Massima n. 44325
Il principio di legalità, quale canone fondante dello Stato di diritto, impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate mediante un atto legislativo, la cui adozione non può che spettare all'ente - Stato o Regione, secondo le rispettive competenze (art. 118, secondo comma, Cost.) - che ha inteso dislocare la funzione amministrativa in deroga al criterio generale che ne predilige l'assegnazione al livello comunale. Tanto conduce logicamente a escludere che le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. - che, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla Regione - possano essere da quest'ultima riallocate presso altro ente infraregionale, stante la mancata riproduzione, nel testo dell'art. 118 Cost. introdotto dalla legge cost. n. 3 del 2001, del riferimento alla delega come strumento di "normale" esercizio delle funzioni amministrative regionali. La potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell'art. 117, secondo comma, Cost. comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni - ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118, primo comma, Cost. - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo.
Massima n. 44326
È dichiarato costituzionale illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - a far data dal 29 aprile 2006, l'art. 6, comma 2, lett. b ) e c ), quest'ultima limitatamente al riferimento alla lett. b ), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, che delega ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti. La disposizione impugnata dal Governo, delegando ai Comuni la funzione amministrativa indicata, ad essa conferita con legge nazionale, ha inciso, senza esservi abilitata da tale fonte normativa, su una competenza istituita dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, perché introduce una deroga all'ordine delle competenze stabilito dalla legge statale, in assenza - sia nell'ordito costituzionale, sia nel codice dell'ambiente - di una disposizione che abiliti alla descritta riallocazione. Va, peraltro, evidenziato che le disposizioni in esame si pongono in contrasto con i suddetti parametri costituzionali, e le relative norme interposte, sopravvenuti alla loro entrata in vigore, con la conseguenza che la declaratoria di illegittimità costituzionale non può investirne l'intero arco di vigenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell'art. 6, comma 2, lettere b) e c), quest'ultima limitatamente al riferimento alla lettera b), della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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