Corte costituzionale
Sentenza n. 174/2021
Corte cost., sent. 26 luglio 2021, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/2021
- Data di deposito
- 26 luglio 2021
- Data di decisione
- 7 luglio 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010
- art. 35, comma 8, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 44204
Per costante giurisprudenza, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega; al fine di valutare se lo stesso legislatore delegato abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, occorre pertanto individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018 ). Il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata. Queste vanno, quindi, lette nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2019, n. 10 del 2018 e n. 210 del 2015 ).
Massima n. 44205
In punto di sanzioni, il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. Per la materia penale è infatti più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega, perché il controllo sul rispetto dell'art. 76 Cost. da parte del Governo è anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.), che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 5 del 2014, n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997; ordinanza n. 134 del 2003 ).
Massima n. 44206
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Savona, sez. pen., in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. d ), del d.lgs. n. 204 del 2010, nella parte in cui - nel riformulare l'art. 35, comma 8, del r.d. n. 773 del 1931 - prevede al comma 8 la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione inerente la violazione degli obblighi posti a carico dell'armaiolo dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 35 TULPS, in precedenza sanzionata con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. La scelta del legislatore delegato di inasprire il trattamento sanzionatorio della contravvenzione in esame non viola il criterio direttivo specifico di cui all'art. 36, comma 1, lett. n ), della legge n. 88 del 2009 che, nell'attuazione della direttiva 2008/51/CE, imponeva di «prevedere l'introduzione di sanzioni penali». Tale criterio non precludeva infatti al Governo di rivedere anche l'impianto sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici previgenti; nella specie, il legislatore delegato ha aggravato il precedente trattamento sanzionatorio mediante l'individuazione di una sanzione ritenuta più efficace, proporzionata e dissuasiva, nel rispetto in ogni caso dei limiti di pena di cui alla citata lett. n ). Né sono violati i criteri generali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c ), in quanto la clausola che consentiva la previsione di sanzioni penali «al di fuori dei casi previsti dalle leggi penali vigenti» deve essere interpretata, in senso più restrittivo, come intesa ad escludere la possibilità di incidere sulla disciplina penale più generale, di fonte codicistica o comunque afferente ad ambiti e interessi che non si esauriscano nella nuova normativa; non pertinente è, infine, il criterio generale delle sanzioni identiche, non applicabile ai rapporti tra norme incriminatrici preesistenti e norme modificative delle medesime. ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 49 del 1999 e n. 456 del 1998 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi), nella parte in cui modifica l'art. 35, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Savona, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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