Corte costituzionale
Sentenza n. 173/2021
Corte cost., sent. 23 luglio 2021, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/2021
- Data di deposito
- 23 luglio 2021
- Data di decisione
- 7 luglio 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 58-quater, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 58-quater, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 58-quater, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 44142
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 58- quater , commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevedono che non possa essere concesso, per la durata di tre anni, l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 ordin. penit., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47- ter , comma 6, o dell'art. 51, comma 1, della medesima legge. La preclusione censurata costituisce espressione della discrezionalità legislativa, non in contrasto con la funzione rieducativa della pena e non irragionevole, in quanto discende da una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni legate al titolo di reato o allo status di recidivo, ma del percorso compiuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, e in particolare di specifiche condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, tenuto conto anche della possibilità oggi offerta al giudice dal nuovo testo dell'art. 51- ter , comma 1, ordin. penit. di disporre in alternativa alla revoca, riservata ai casi più gravi, la prosecuzione della misura o la sua sostituzione. Resta, peraltro, affidata al legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina possa essere attenuato, anche in relazione al rischio che il divieto triennale conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno. ( Precedente specifico citato: ordinanza n. 87 del 2004. Altri precedenti citati: sentenze n. 56 del 2021, n. 102 del 2020, n. 50 del 2020, n. 253 del 2019, n. 187 del 2019, n. 149 del 2018, n. 189 del 2010 e n. 436 del 1999 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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