Corte costituzionale
Sentenza n. 160/2021
Corte cost., sent. 22 luglio 2021, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/2021
- Data di deposito
- 22 luglio 2021
- Data di decisione
- 23 giugno 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 6, legge della Regione siciliana n. 5 del 6 maggio 2019
- art. 13, legge della Regione siciliana n. 5 del 6 maggio 2019
Parametri
- art. 14, lett. n), statuto regione Sicilia
- art. 11, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 14, comma 1, lett. n), statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 44138
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019, l'oggetto delle questioni va limitato al solo comma 6. Benché il ricorrente abbia impugnato anche il comma 4, quest'ultima disposizione è tuttavia estranea alle censure proposte nel ricorso; né tra le due norme sussiste un collegamento tale per cui l'eventuale caducazione del comma 6 dovrebbe necessariamente investire il comma 4.
Massima n. 44139
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14, lett. n ), dello statuto reg. Siciliana, l'art. 8, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019 che, nell'ipotesi di inerzia del soprintendente per più di sessanta giorni, prevede la formazione del silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Tale silenzio assenso assume - una volta calato nello specifico sistema siciliano di gestione del vincolo paesaggistico, nel quale alla Soprintendenza competente per territorio spetta la definizione del procedimento semplificato e non la sola espressione di un parere - una valenza del tutto diversa rispetto a quanto disciplinato all'art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31 del 2017 il quale, riferisce la formazione tramite silenzio assenso al solo parere vincolante del soprintendente, tenendo ferma la necessità di un provvedimento espresso dell'amministrazione a conclusione del procedimento. In tale contesto, la norma impugnata non ha previsto un silenzio assenso endoprocedimentale di cui all'art. 17- bis della legge n. 241 del 1990, destinato a essere seguito comunque da un provvedimento conclusivo espresso dell'amministrazione procedente, bensì un silenzio assenso provvedimentale, destinato a tenere luogo dell'autorizzazione paesaggistica richiesta, secondo lo schema generale dell'art. 20 della stessa legge n. 241 del 1990, che tuttavia, al suo comma 4, vieta la formazione per silentium del provvedimento conclusivo nei procedimenti implicanti la tutela di "interessi sensibili". Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, che conserva il potere di vincolare anche la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, così che le norme qualificabili come 'riforme economico-sociali' - come le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela, e in particolare il suo art. 146, di cui il d.P.R. n. 31 del 2017 è espressione - si impongono al legislatore di queste ultime. ( Precedenti citati: sentenze n. 101 del 2021, n. 130 del 2020, n. 118 del 2019, n. 178 del 2018, n. 172 del 2018, n. 103 del 2017, n. 189 del 2016, n. 210 del 2014, n. 308 del 2013, n. 238 del 2013, n. 207 del 2012 e n. 51 del 2006 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legislazione regionale non può prevedere una procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legge statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, fra i quali rientra l'autorizzazione paesaggistica. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2021, n. 172 del 2018, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008 ).
Massima n. 44140
Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14, lett. n ), dello statuto reg. Siciliana, l'art. 8, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019, restano assorbite le altre questioni poste in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost.
Massima n. 44141
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nonché all'art. 14, lett. n ), dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019, che attribuisce all'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana il potere di apportare specificazioni e rettificazioni agli elenchi degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. La Regione Siciliana, nel legittimo esercizio della sua potestà legislativa in materia di «tutela del paesaggio», si è limitata a indicare l'organo chiamato a esprimere il previsto potere di specificazione e rettificazione. Se, invero, i caratteri dei provvedimenti autorizzativi, lo svolgimento del relativo procedimento e gli stessi contenuti e criteri del potere da esercitare sono definiti in modo vincolante, anche per la Regione Siciliana, dalla normativa statale, che presenta per tali aspetti natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, lo stesso non si può dire per quanto attiene all'individuazione dell'organo competente a esercitare l'indicato potere, la quale rientra, in assenza di limiti specifici, nelle scelte proprie della potestà esclusiva regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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