Corte costituzionale

Sentenza n. 156/2021

Corte cost., sent. 20 luglio 2021, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/2021
Data di deposito
20 luglio 2021
Data di decisione
9 giugno 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
  • art. 2, legge della Regione siciliana n. 23 del 14 ottobre 2020
  • art. 6, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
  • art. 12, lett. a), legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
  • art. 12, lett. b), legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2013
  • art. 12, lett. d), legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019
  • art. 15, legge della Regione siciliana n. 13 del 19 luglio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 44064

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020. La modifica sopravvenuta non è satisfattiva delle ragioni avanzate con il ricorso e, senza che possa assumere sostanziale rilievo l'avvenuta scadenza del termine indicato al comma 1 della disposizione impugnata, permane in ogni caso l'interesse del Governo ricorrente alla pronuncia sul motivo d'impugnazione, comunque incentrato sulla violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.

Massima n. 44065

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che determina i nuovi oneri connessi all'anticipazione, mediante operazioni finanziarie, della disponibilità delle risorse attribuite per gli anni 2021-2025 alla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018. La norma impugnata dal Governo non indica un'esplicita copertura dei predetti oneri e conseguentemente - in assenza di una diversa copertura fornita agli oneri finanziari necessari a ottenere in via anticipata l'importo di 250 milioni di euro -, per un verso, gli enti beneficiari si vedrebbero attribuire un importo nominale inferiore rispetto a quello assicurato dalla norma statale; per altro verso, la differenza mancante verrebbe impiegata non per investimenti, ma per spese correnti. La copertura della spesa difetta pertanto di un legittimo fondamento giuridico, in quanto ha considerato parte del contributo destinato agli enti territoriali siciliani per spese di investimenti come valida copertura di una spesa diversa, modificando unilateralmente la destinazione soggettiva e, soprattutto, qualitativa delle risorse attribuite dallo Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 197 del 2019 ).

Massima n. 44066

Accolta, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, restano assorbite le ulteriori censure formulate con riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. e ), e terzo, Cost.

Massima n. 44067

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che ha modificato l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. La circostanza che la previsione impugnata dal Governo non abbia avuto concreta attuazione entro il termine indicato al suo primo comma non determina un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnativa, atteso che il giudizio promosso in via principale è giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2019, n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015 ).

Massima n. 44068

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. - l'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che modifica l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la medesima pronuncia. La norma impugnata dal Governo ha rinnovato al 15 dicembre 2020 il termine già previsto per effettuare le operazioni finanziarie di attualizzazione dell'importo del contributo attribuito alla Regione dallo Stato, continuando a non fornire - in violazione dell'art. 17, comma 1, lett. c ), della legge n. 196 del 2009, applicabile anche alle Regioni in forza del successivo art. 19 - una effettiva copertura agli oneri per interessi conseguenti alle predette operazioni finanziarie.

Massima n. 44069

Accolta, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che modifica l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, restano assorbite le ulteriori censure formulate con riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana.

Massima n. 44076

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. La circostanza che la previsione impugnata dal Governo non abbia avuto concreta applicazione entro il termine indicato al suo secondo comma non determina un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnativa, atteso che il giudizio promosso in via principale è giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. ( Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2019, n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015 ).

Massima n. 44077

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, che demanda alla Giunta regionale la promozione di un piano straordinario per la valorizzazione o dismissione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti. La norma impugnata dal Governo - nel perseguire espressamente il fine di ridurre gli oneri, gravanti sul bilancio regionale, del mutuo a suo tempo contratto per estinguere i debiti sanitari anteriori al 2006 -contrasta con il principio di cui all'art. 29, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 118 del 2011, in base al quale la dismissione dei beni immobili degli enti sanitari genera disponibilità che non costituiscono proventi di gestione e che devono essere mantenute nel patrimonio netto. L'inserimento del cespite dell'ente sanitario nel piano straordinario di valorizzazione o dismissione ne comporta, infatti, l'uscita dal circuito del finanziamento degli investimenti sanitari, facendo sì che le disponibilità generate dalla sua dismissione vengano sviate dalla destinazione al reinvestimento per essere utilizzate in maniera non consentita a coprire spese correnti quali sono, nella specie, le rate di un mutuo. ( Precedente citato: sentenza n. 157 del 2020 ).

Massima n. 44078

È dichiarato estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - dell'art. 12, comma 1, lett. a ), b ) e d ), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. Il ricorrente, con atto depositato il 28 maggio 2021, ha rinunciato al ricorso limitatamente alle disposizioni impugnate indicate, e la Regione resistente, costituita in giudizio, ha accettato.

Massima n. 44079

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - dell'art. 15 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso direttamente in udienza e la Regione resistente, costituita in giudizio, pur in difetto di accettazione, non ha un interesse a coltivare il giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'), nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 (Modifiche di norme in materia finanziaria);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che modifica l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019;

4) dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettere a), b) e d), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 99 del 2019 indicato in epigrafe;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 99 del 2019 indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze