Corte costituzionale
Sentenza n. 15/2021
Corte cost., sent. 9 febbraio 2021, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/2021
- Data di deposito
- 9 febbraio 2021
- Data di decisione
- 14 gennaio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 2, decreto Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 8 del 7 febbraio 1962
- art. 14, comma 1, lett. g), legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 28 novembre 2001
- art. 25, comma 1, decreto Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 8 del 7 febbraio 1962
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 42, Costituzione
Massime
Massima n. 43567
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, non è implausibile, in ragione delle plurime argomentazioni svolte, il giudizio del rimettente sulla rilevanza della norma denunciata, nonostante la sua abrogazione. (Nel caso di specie, riguardante una controversia in materia ereditaria, il rimettente espone di dover applicare l'art. 18 del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, nel frattempo abrogato, in ragione della disciplina operante ratione temporis ). ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 193 del 2017, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016 ).
Massima n. 43568
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962. Il successivo art. 19 - che, ad avviso dell'interveniente, dovrebbe applicarsi in caso di pronuncia di fondatezza della questione, impedendo di soddisfare le ragioni del ricorrente nel giudizio a quo - è inconferente nel caso di specie. Il vaglio sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve limitarsi ad un controllo esterno sulla motivazione offerta dal giudice a quo.
Massima n. 43569
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962. Il controllo meramente esterno, di non implausibilità, sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale è positivamente superato rispetto all'individuazione della norma censurata come necessaria ai fini della definizione del giudizio a quo , competendo al giudice rimettente valutare le conseguenze applicative che potrebbero discendere da una eventuale pronuncia di accoglimento. Il requisito necessario per l'ammissibilità dello scrutinio di legittimità costituzionale è da ravvisarsi nella circostanza che la norma, di cui si dubita, si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, mentre deve ritenersi totalmente ininfluente sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale il "senso" degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2008 e n. 98 del 1997; ordinanza n. 53 del 2010 ).
Massima n. 43570
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso». La correlazione posta dalla disposizione censurata dal Tribunale di Bolzano fra la regola del maggiorascato e l'esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo è il frutto di una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale. La presunzione di idoneità del primogenito è irragionevole, perché non pregiudica soltanto l'interesse della persona discriminata, ma lo stesso istituto del maso e, dunque, la tutela oggettiva della res frugifera . Il criterio di preferenza per la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso, nel contesto attuale, appare, invece, perfettamente idoneo a chiudere la disciplina con una previsione flessibile e di respiro generale, che si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con i principi costituzionali, con le peculiarità dell'istituto del maso chiuso e con i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di successione legittima e di divisione ereditaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2017, n. 185 del 2015, n. 48 del 2015, n. 40 del 1957 e n. 505 del 1988 ). La tutela accordata all'istituto del maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che siano funzionali alla conservazione dell'istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, e che non comportino la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2017, n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 del 1957 e n. 5 del 1957 ). L'elenco di cui all'art. 3, primo comma, Cost. non deve ritenersi tassativo, esprimendo piuttosto il generale divieto di arbitrarie discriminazioni, confermato dal coordinamento ermeneutico con l'art. 21 CDFUE, che espressamente vieta, al paragrafo n. 1, qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sull'età.
Massima n. 43571
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 14, comma 1, lett. g ), della legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, operante sino all'entrata in vigore della legge prov. Bolzano n. 2 del 2010, in quanto disposizione di contenuto identico rispetto a quello del censurato art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, in riferimento al quale è stata acclarata l'irragionevolezza della regola del maggiorascato, quale criterio per la determinazione in via di automatismo del diritto di assunzione del maso chiuso. ( Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2019 e n. 149 del 2018 ).
Massima n. 43572
È dichiarata inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - dell'art. 25, primo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, che regola i criteri di determinazione del prezzo di assunzione del maso chiuso. Il rimettente, non tenendo conto del secondo comma dell'art. 25 del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, né facendo alcun richiamo alla disciplina transitoria dettata dall'art. 50, comma 01, della nuova legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, come novellato nel 2018, non ha ricostruito in maniera completa il quadro normativo di riferimento, con ciò pregiudicando in radice l' iter logico che lo ha condotto a ritenere la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera g), della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi);
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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