Corte costituzionale
Sentenza n. 147/2021
Corte cost., sent. 8 luglio 2021, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/2021
- Data di deposito
- 8 luglio 2021
- Data di decisione
- 8 giugno 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-ter, decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000
- legge n. 144 del 5 giugno 2000
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 44202
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- ter del d.l. n. 82 del 2000, come conv., il riferimento al parametro convenzionale (art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU) operato dalla parte non è idoneo ad ampliare il thema decidendum , circoscritto dal rimettente al solo parametro interno di cui all'art. 3 Cost. Per giurisprudenza costante, l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti, sia eccepiti e non fatti propri dal giudice a quo , sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020, n. 165 del 2020, n. 78 del 2019, n. 7 del 2019, n. 194 del 2018 e n. 161 del 2018 ).
Massima n. 44203
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4- ter del d.l. n. 82 del 2000, come conv., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del giudizio abbreviato nell'ipotesi di un soggetto che ne abbia tempestivamente avanzato richiesta in appello in un momento che non consentiva ancóra l'accesso al rito, ma era comunque antecedente l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. Il rimettente, giudice dell'esecuzione investito della richiesta di rideterminazione della pena dell'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione, non è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma censurata, che ha già trovato puntuale applicazione nel giudizio di cognizione, in una fattispecie che lui stesso riconosce diversa da quelle, inerenti la necessità di adempiere ad obblighi conformativi, di cui alla sentenza della Corte EDU Scoppola contro Italia e alla sentenza costituzionale n. 210 del 2013, e rispetto alla quale neppure prospetta sopravvenienze costituzionalmente rilevanti idonee ad incidere sulla legalità della pena in corso di esecuzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2021, n. 260 del 2020, n. 32 del 2020, n. 57 del 2016, n. 100 del 2015, n. 210 del 2013 e n. 176 del 1991; ordinanze n. 235 del 2013, n. 222 del 2002 e n. 99 del 2001 ). Il giudice dell'esecuzione penale può sollevare in riferimento al parametro convenzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma interna già applicata dal giudice della cognizione, qualora questa si frapponga all'adempimento di obblighi conformativi [nella specie, scaturiti dalla pronuncia della Corte EDU, Scoppola contro Italia], quando si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva. È invece escluso che il giudice dell'esecuzione sia legittimato a sollevare un'analoga questione sulla base del parametro interno di cui all'art. 3 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2013 ). Se in linea generale è precluso al giudice dell'esecuzione penale sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate dal giudice della cognizione, tuttavia ciò è possibile per effetto di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante - qual è in modo paradigmatico una sentenza che attivi l'obbligo conformativo di cui all'art. 46 CEDU - che abbia determinato un'alterazione della sequenza tra cognizione ed esecuzione, in difetto della quale l'intervento "a ritroso" del giudice dell'esecuzione non avrebbe giustificazione alcuna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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