Corte costituzionale
Sentenza n. 144/2021
Corte cost., sent. 8 luglio 2021, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/2021
- Data di deposito
- 8 luglio 2021
- Data di decisione
- 9 giugno 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, testo originario, legge della Regione Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019
- art. 9, comma 2, testo originario, legge della Regione Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019
- art. 19, testo originario, legge della Regione Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019
Parametri
Massime
Massima n. 44102
Deve escludersi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019. Nella pendenza del giudizio costituzionale, la disposizione impugnata dal Governo è stata sostituita integralmente dall'art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, che ne ha modificato il testo, senza tuttavia alterarne la portata precettiva, non permettendo, quindi, di ritenere satisfattivo lo ius superveniens .
Massima n. 44103
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5». La norma impugnata dal Governo, provvedendo direttamente ad escludere dall'autorizzazione paesaggistica l'insediamento dei campeggi temporanei o mobili, ha con ciò stesso invaso la competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente, alla quale tale regolamentazione è invece affidata . Secondo la giurisprudenza costituzionale, il potere di intervento delle Regioni in materia di governo del territorio non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2021 e n. 246 del 2017 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la Regione non è competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale, in quanto la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018 e n. 139 del 2013 ). L'omessa impugnazione, da parte del ricorrente, di ulteriori disposizioni della medesima [o di altra] legge impugnata, colpite da analogo vizio, non impedisce di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma oggetto di impugnativa. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2016 ).
Massima n. 44104
Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5», resta assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 9 Cost.
Massima n. 44105
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 9, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, che esonera dall'autorizzazione paesaggistica le installazioni descritte dal precedente art. 5, comma 1, lett. f ) e g ), ovverosia le strutture edilizie leggere e manufatti nonché i preingressi. Nelle more del giudizio, l'art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 ha sostituito l'art. 9, comma 3, della legge regionale impugnata, in senso pienamente satisfattivo della censura del ricorrente e non emerge che la norma impugnata abbia avuto applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore. ( Precedente citato: sentenza n. 7 del 2021 ).
Massima n. 44106
Deve escludersi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario. L'intervenuta modifica della disposizione impugnata dal Governo ad opera dell'art. 13 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 è priva di carattere satisfattivo rispetto alla censura del ricorrente, poiché la norma impugnata continua ad omettere ogni rinvio alla disciplina paesaggistica, come denunciato con il ricorso.
Massima n. 44107
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, che, nel conferire alla Giunta regionale il potere di approvare il regolamento di attuazione della medesima legge regionale, indica i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, e igienico-sanitari dei campeggi temporanei o mobili e delle aree adibite a garden sharing , omettendo ogni riferimento alla disciplina paesaggistica. La disposizione impugnata deve essere interpretata nel senso che la disciplina regolamentare posta dalla Giunta non potrà apportare alcuna deroga alla normativa statale a tutela del paesaggio. Proprio per tale ragione, essa "tace" su un profilo che esula dalla competenza legislativa regionale, e sul quale essa non avrebbe nemmeno potuto intervenire, e si riferisce, invece, ad ambiti per i quali è ammesso l'apprezzamento della Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), nel testo originario, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5»;
2) dichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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