Corte costituzionale

Sentenza n. 140/2021

Corte cost., sent. 6 luglio 2021, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/2021
Data di deposito
6 luglio 2021
Data di decisione
25 maggio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:140

Norme oggetto del giudizio

  • art. 83, comma 4, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
  • art. 83, comma 9, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
  • legge n. 27 del 24 aprile 2020

Parametri

Massime

Massima n. 43974

Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 4 e 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui rispettivamente dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g ), del medesimo art. 83 del d.l. n.18 del 2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Le questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali pendenti nella fase del dibattimento, nei quali, qualora le disposizioni censurate fossero ritenute costituzionalmente illegittime, i rimettenti dovrebbero dichiarare l'estinzione dei reati per essere decorso il termine massimo di prescrizione; laddove, invece, applicando la sospensione di tale termine come previsto dalle disposizioni censurate, non sarebbe maturata la prescrizione dei reati.

Massima n. 43975

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate dai Tribunali di Paola, Spoleto, Roma e Crotone in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. Le medesime questioni sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 278 del 2020. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020 ).

Massima n. 43976

Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Spoleto, Roma e Crotone in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020. Le questioni sono analoghe a quelle già scrutinate - e ritenute inammissibili - nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2020. I rimettenti, pur consapevoli della natura sostanziale che l'istituto della prescrizione riveste nell'ordinamento italiano, hanno omesso di chiarire in quali termini il parametro convenzionale evocato offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020 ).

Massima n. 43977

È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Paola in riferimento all'art. 117, primo comma, della Cost, in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020. Il rimettente ha replicato argomentazioni identiche a quelle svolte nei confronti del comma 4 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 - già scrutinato nel senso della inammissibilità -, pertanto non chiarendo, anche in questo caso, in quali termini il parametro convenzionale interposto offrirebbe una protezione del principio di legalità più estesa di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost.

Massima n. 43978

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale sfavorevole, l'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lette. g ), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. A differenza del comma 4 - già scrutinato nel senso della non fondatezza, in quanto àncora la sospensione del termine di prescrizione a presupposti compiutamente definiti nei precedenti commi 1 e 2, talché la fattispecie è sufficientemente determinata per legge -, la formulazione testuale della norma censurata dal Tribunale di Roma fa riferimento al precedente comma 7, lett. g), che contiene un rinvio alle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari sono facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; misure che possono consistere in una serie di prescrizioni tra cui il rinvio delle udienze, facoltà questa che solo genericamente è delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire. In tale quadro, questa normativa speciale e temporanea introduce sì una fattispecie di rilievo processuale, ma da essa conseguono significativi effetti di natura sostanziale. All'eventuale provvedimento generale del capo dell'ufficio, che risponde a esigenze organizzative legate all'andamento della pandemia, la norma censurata riconnette l'effetto in malam partem recato dalla previsione della sospensione del decorso del termine di prescrizione nel caso di rinvio del processo - sia pure non oltre il 30 giugno 2020 -, determinando così un allungamento complessivo del termine entro il quale la fattispecie estintiva della punibilità si realizza. Per la sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, tale previsione normativa ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità, il quale richiede che essa, incidendo sulla punibilità del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi sì da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2020 e n. 115 del 2018; ordinanza n. 24 del 2017 ). La concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità. È infatti il legislatore che - secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati - valuta l'affievolimento progressivo dell'interesse della collettività alla punizione del comportamento penalmente illecito e determina quando il decorso del tempo, in riferimento ad ogni fattispecie di reato, ne comporti l'estinzione. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020 ).

Massima n. 43979

L'intrinseca natura sostanziale della prescrizione chiama in causa la garanzia del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.); principio questo che costituisce caposaldo del complessivo sistema punitivo - il c.d. "diritto sanzionatorio" - trovando esso applicazione alle fattispecie di reato e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo e la cui garanzia si estende anche alle possibili ricadute che sulla sua durata possono avere norme processuali; se da una parte, per queste ultime trova applicazione, di per sé, in quanto regola del processo, il diverso canone del tempus regit actum , dall'altra le conseguenze in termini di possibile allungamento della durata del termine di prescrizione sono attratte alla dimensione sostanziale, che connota tale istituto, e quindi al rispetto del principio di legalità: anch'esse devono essere previste dalla legge del tempus commissi delicti . ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2021 e n. 25 del 2019 ). Una persona accusata di un reato deve poter conoscere ex ante (ossia al momento della commissione del fatto), sia la fattispecie di reato, sia l'entità della pena con proiezione, entro certi limiti, anche alle modalità della sua espiazione in regime carcerario, sia la durata della prescrizione (art. 157 cod. pen.). ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020 ). La garanzia del principio di legalità richiede che la persona incolpata di un reato deve poter avere previa consapevolezza della disciplina della prescrizione concernente sia la definizione della fattispecie legale, sia la sua dimensione temporale; quest'ultima risultante dalla ben precisa durata tabellare della prescrizione (art. 157 cod. pen.) e dalla possibile incidenza su di essa di regole processuali, quali quelle dell'interruzione e della sospensione. Il rispetto di tale principio richiede, quindi, che la norma, la quale in ipotesi ampli la durata del termine di prescrizione, ovvero ne preveda il prolungamento come conseguenza dell'applicazione di una regola processuale, sia sufficientemente determinata e, ove tale, sia anche non retroattiva. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020 ). Il tempo necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell'applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate. ( Precedente citato: ordinanza n. 24 del 2017 ). In relazione al principio di legalità, gli stessi principi o analoghe previsioni si rinvengono nella Costituzione e nella CEDU, così determinandosi una concorrenza di tutele, che però possono non essere perfettamente simmetriche e sovrapponibili; vi può essere uno scarto di tutele, rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela più ampia. Quindi, in questa ipotesi di «concorrenza di tutele», si ha che l'art. 7 CEDU ben può offrire, talora, in riferimento a determinate fattispecie, una tutela più ampia del parametro nazionale (art. 25, secondo comma, Cost.), cosicché la questione, ritenuta inizialmente non fondata in riferimento a quest'ultimo, è poi risultata invece fondata in riferimento al parametro interposto. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019 e n. 282 del 2010 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Paola, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, dai Tribunali ordinari di Spoleto, Roma e Crotone, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Paola, Spoleto, Roma e Crotone, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze