Corte costituzionale

Sentenza n. 14/2021

Corte cost., sent. 5 febbraio 2021, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/2021
Data di deposito
5 febbraio 2021
Data di decisione
14 gennaio 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:14

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43459

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale quando il presupposto interpretativo da cui essa muove non è implausibile. (Nel caso di specie, l'interpretazione dell'art. 392, comma 1- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui assume che il giudice sia tenuto ad ammettere la testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, pur in assenza di diritto vivente, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, sebbene in riferimento alla testimonianza della persona offesa minorenne e nonostante il contrasto, sul distinto profilo dell'impugnabilità o meno del rigetto della richiesta di incidente probatorio, con altra giurisprudenza, peraltro successiva all'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2019, n. 135 del 2018, n. 42 del 2017 e n. 262 del 2015 ).

Massima n. 43460

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - dell'art. 392, comma 1- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l'assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. La presunzione di un'analoga condizione di vulnerabilità che avvince le due categorie di soggetti è conforme a dati di esperienza generalizzati - riassumibili nella formula dell' id quod plerumque accidit - e la conseguente scelta di equipararli, quanto all'anticipazione dell'assunzione testimoniale, non trascende la sfera di discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali in materia penale. Inoltre, l'eccezione che la disposizione censurata introduce rispetto al principio di immediatezza della prova e alla sua conseguente formazione in dibattimento risulta compensata dalla circostanza che le modalità di assunzione anticipata della prova testimoniale del soggetto vulnerabile sono disciplinate da plurime disposizioni codicistiche in modo tale da garantire il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini, con particolare riferimento al contributo che questi può dare alla formazione della prova nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 137 del 2020, n. 253 del 2019, n. 132 del 2019, n. 92 del 2018, n. 31 del 2017, n. 20 del 2017, n. 268 del 2016, n. 216 del 2016, n. 63 del 2005, n. 529 del 2002, n. 114 del 2001, n. 262 del 1998; ordinanze n. 318 del 2008, n. 358 del 2004, n. 108 del 2003, n. 431 del 2001, n. 399 del 2001 e n. 583 del 2000 ) .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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