Corte costituzionale
Sentenza n. 11/2021
Corte cost., sent. 29 gennaio 2021, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/2021
- Data di deposito
- 29 gennaio 2021
- Data di decisione
- 14 gennaio 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 48 del 28 dicembre 2018
- art. 3, comma 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 48 del 28 dicembre 2018
- art. 8, comma 31, legge della Regione autonoma Sardegna n. 48 del 28 dicembre 2018
- art. 10, comma 10, legge della Regione autonoma Sardegna n. 48 del 28 dicembre 2018
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- Allegato 4/2, punto 5.3, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
Massime
Massima n. 43453
È dichiarato estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost. e in relazione ai principi contabili di cui all'Allegato 4/2, punto 5.3, del d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 3, commi 1 e 6, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018. Il ricorrente, con atto depositato il 15 dicembre 2020, ha rinunciato al ricorso limitatamente alle disposizioni impugnate indicate, che la Regione resistente, con atto depositato il 12 gennaio 2021, ha accettato.
Massima n. 43454
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 31, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, va esclusa la cessazione della materia del contendere a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 2, lett. c ), della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019. Sebbene la Regione resistente abbia attestato che, medio tempore , l'originaria norma non ha trovato applicazione, permane incertezza, alla luce dei motivi addotti a sostegno dell'impugnativa, in ordine al carattere satisfattivo dello ius superveniens . Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n, 166 del 2020, n. 140 del 2018, n. 68 del 2018, n. 44 del 2018 e n. 38 del 2018 ).
Massima n. 43455
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 31, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018. L'assoluta estraneità alle competenze statutarie, secondo la prospettazione del ricorrente, dei principi fondamentali nella materia coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale, che si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, determina la non utilità di una motivazione più pregnante alla luce delle suddette competenze. ( Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. Tuttavia, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile a esse, così da doversi escludere l'utilità dello scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2020, n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151 del 2015, n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il raggiungimento di un accordo di finanza pubblica medio tempore intercorso tra lo Stato e la Regione non determina di per sé - ossia, in mancanza di rinuncia - cessazione della materia del contendere né, tantomeno, costituisce causa d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2016, n. 28 del 2016, n. 273 del 2015 e n. 239 del 2015 ).
Massima n. 43456
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 8, comma 31, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che stanzia risorse volte a integrare il trattamento accessorio del personale non dirigente del servizio sanitario regionale, quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa. La disposizione impugnata incide sulla spesa sanitaria della Regione autonoma Sardegna, al cui finanziamento lo Stato non concorre e, pertanto, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2020, n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 115 del 2012, n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009 ).
Massima n. 43457
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficienza della motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018. Il ricorrente ha, sia pure concisamente, motivato in ordine alla violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile da parte della norma regionale impugnata.
Massima n. 43458
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ) Cost. - dell'art. 10, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che, in conseguenza del trasferimento del personale delle autonomie locali nell'amministrazione regionale, incrementa, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, i fondi per le retribuzioni di posizione e di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni. La disposizione impugnata non incide sulla competenza statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile, in quanto essa non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento accessorio, che resta rimesso alla contrattazione collettiva. Il legislatore regionale, infatti, non ha regolato il trattamento economico del personale trasferito, ma si è solo preoccupato di predisporre la provvista per corrisponderlo in conseguenza del transito, con una norma di carattere finanziario afferente alla spesa per la retribuzione di posizione, per quella di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2020 e n. 199 del 2020 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici - tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni - compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia dell'ordinamento civile. Conseguentemente, detta disciplina è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 196 del 2018, n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 72 del 2017 e n. 257 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 31, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 6, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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