Corte costituzionale

Sentenza n. 103/2021

Corte cost., sent. 20 maggio 2021, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/2021
Data di deposito
20 maggio 2021
Data di decisione
27 aprile 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:103

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43908

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 162- bis cod. pen. che, ai fini dell'oblazione, non consente al giudice di determinare la misura dell'ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato. L'ordinanza di rimessione difetta non solo della descrizione del fatto contestato, ma anche di ogni indicazione circa la sussistenza delle altre condizioni cui la disposizione censurata subordina l'ammissibilità dell'oblazione nel caso di reati contravvenzionali puniti alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria. È anche omessa la ricostruzione del contesto normativo entro il quale la disposizione censurata è ricompresa ed è richiesto un tipo di pronuncia che comporterebbe la necessità di rideterminare le coordinate dell'oblazione, fino al punto di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2020, n. 76 del 2019, n. 250 del 2018, n. 252 del 2012, n. 530 del 1995 e n. 207 del 1974; ordinanze n. 210 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 71 del 2019, n. 85 del 2018, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017, n. 46 del 2017, n. 237 del 2016, n. 266 del 2014, n. 136 del 2013, n. 183 del 2005 e n. 462 del 1987 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 162-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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