Corte costituzionale

Sentenza n. 101/2021

Corte cost., sent. 20 maggio 2021, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/2021
Data di deposito
20 maggio 2021
Data di decisione
14 aprile 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:101

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020
  • art. 2, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020
  • art. 1, comma 2, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020
  • art. 1, comma 2, lett. c), legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020
  • art. 1, comma 2, lett. d), legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020
  • art. 2, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020
  • art. 43, comma 1, bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
  • art. 22-bis, comma 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 45 del 22 dicembre 1989
  • art. 22-bis, comma 9, primo periodo, legge della Regione autonoma Sardegna n. 45 del 22 dicembre 1989
  • art. 22-bis, comma 9, secondo periodo, legge della Regione autonoma Sardegna n. 45 del 22 dicembre 1989
  • art. 2, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020
  • art. 43, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015

Parametri

Massime

Massima n. 43846

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020. Il ricorrente non ha omesso di confrontarsi con le competenze che lo statuto speciale attribuisce al legislatore regionale, poiché ne ha dedotto la violazione di una specifica norma.

Massima n. 43847

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza d'interesse all'impugnazione ed inadeguatezza della motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020. Il ricorso indica con chiarezza qual è il pregiudizio temuto dall'illegittimo esercizio delle competenze regionali e descrive, seppur sinteticamente, le ragioni per cui, ove fosse accertato il contrasto con la legge statale di riferimento, risulterebbero violati gli ulteriori parametri costituzionali evocati. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'interesse a proporre l'impugnazione, nel giudizio in via principale, consiste nella tutela delle competenze legislative per come ripartite nella Costituzione. Il corretto inquadramento delle competenze legislative rappresenta, in questo senso, l'utilità che ci si attende dalla pronuncia richiesta. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 178 del 2018 e n. 195 del 2017 ).

Massima n. 43848

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, l'impugnazione deve intendersi riferita alle sole lett. b ), c ) e d ), cui si rivolgono le censure del ricorrente e cui va, pertanto, circoscritto l'oggetto del giudizio.

Massima n. 43849

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e 3 dello statuto speciale per la Sardegna - l'art. 2, comma 1, lett. a ), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020 che, aggiungendo il comma 1- bis all'art. 43 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, prevede il possibile posizionamento, per l'intero anno solare, delle strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione di facile rimozione. La norma regionale impugnata dal Governo, mediante l'indicata autorizzazione ex lege senza imporre la preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica, viola l'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - che reca «norme di grande riforma economico-sociale», valide anche per le Regioni a statuto speciale - ed esorbita dalle competenze statutarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2018, n. 189 del 2016 e n. 232 del 2008 ).

Massima n. 43850

Dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e 3 dello statuto speciale - l'art. 2, comma 1, lett. a ), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura, riferiti alla violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. l ) e m ), Cost.

Massima n. 43851

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. l ), m ) ed s ), Cost. e 3 dello statuto speciale per la Sardegna, nonché in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 1, comma 2, lett. b ), c ) e d ), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020 che, modificando l'art. 22- bis della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede la permanenza, nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo dei litorali (PUL), delle strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione rimovibili assentite fino alla scadenza del titolo concessorio e la loro localizzazione non più limitata alla sola stagione balneare. Le disposizioni impugnate non determinano, nel contesto normativo in cui s'inseriscono, l'effetto lamentato, perché disciplinano materie di competenza legislativa regionale - edilizia, urbanistica e gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione su beni del demanio marittimo - senza derogare alla legge statale sull'autorizzazione paesaggistica, espressamente richiamata nell'art. 22- bis , comma 4, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989. Gli istituti di protezione ambientale e paesaggistica validi su tutto il territorio nazionale trovano applicazione, ove non derogati, pur in assenza di specifici o reiterati richiami da parte della legislazione regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2021, n. 29 del 2021 e n. 258 del 2020.

Massima n. 43866

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. l ), m ) ed s ), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, nonché in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, che abroga l'art. 43, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, secondo cui, nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo dei litorali (PUL), la durata del permesso di costruire strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione è limitata alla sola stagione balneare. L'intervento normativo riguarda esclusivamente il permesso di costruire, ovvero un titolo edilizio la cui disciplina ricade nella competenza del legislatore sardo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali), che aggiunge il comma 1-bis all'art. 43 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione e all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, nonché in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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