Corte costituzionale

Sentenza n. 1/2021

Corte cost., sent. 11 gennaio 2021, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/2021
Data di deposito
11 gennaio 2021
Data di decisione
3 dicembre 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:1

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43155

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4- ter , del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione. Il giudice a quo argomenta adeguatamente le proprie censure, senza, peraltro, incorrere nel mancato esperimento del tentativo di un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, perché il rimettente ricostruisce adeguatamente la lettura che ne offre la Cassazione, non altrimenti superabile, a suo avviso, che con una pronuncia del giudice delle leggi. È possibile invocare l'intervento della Corte costituzionale anche allorquando il giudice a quo abbia unicamente l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. ( Precedente citato: sentenza n. 240 del 2016 ).

Massima n. 43156

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter , del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la presunta insindacabilità delle scelte discrezionali affidate al legislatore. Tale profilo tocca il merito della questione.

Massima n. 43157

È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., dell'art. 76, comma 4- ter , del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583- bis , 609- bis , 609- quater , 609- octies e 612- bis , nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600- bis , 600- ter , 600- quinquies , 601, 602, 609- quinquies e 609- undecies cod. pen. La ratio della disciplina censurata - considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il loro venire alla luce - è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità, valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore. Né il parametro che impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione può essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l'accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame. ( Precedente citato: ordinanza n. 439 del 2004 ). La presunzione assoluta legislativa è immune da censure di legittimità costituzionale e resiste al vaglio di ragionevolezza solo quando vi sia solida rispondenza all' id quod plerumque accidit ; quelle, in particolare, che limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati. ( Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2020, n. 253 del 2019, n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 47 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020, n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente e Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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