Corte costituzionale
Ordinanza n. 85/2021
Corte cost., ord. 30 aprile 2021, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 85/2021
- Data di deposito
- 30 aprile 2021
- Data di decisione
- 14 aprile 2021
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 20 dicembre 2019
- art. 19, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 20 dicembre 2019
- art. 24, comma 2, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 20 dicembre 2019
- art. 25, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 20 dicembre 2019
- art. 34, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 20 dicembre 2019
Parametri
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 43861
È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l ), m ) ed s ), Cost., nonché all'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - degli artt. 4, 19, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 1, e 34 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2019. (Nella specie, la rinuncia fa seguito all'entrata in vigore la legge prov. Bolzano n. 15 del 2020, i cui artt. 4, 15, 16, 17 e 28 hanno inciso sulle disposizioni della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, già modificate dalle disposizioni impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 43 del 2021, n. 266 del 2020, n. 232 del 2020, n. 221 del 2020 e n. 216 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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