Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/2021

Corte cost., ord. 18 novembre 2021, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
216/2021
Data di deposito
18 novembre 2021
Data di decisione
23 settembre 2021
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge n. 69 del 22 aprile 2005
  • art. 18-bis, legge n. 69 del 22 aprile 2005

Parametri

Massime

Massima n. 44271

L'italiano è la lingua processuale nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale. (Nel caso di specie, avente ad oggetto gli artt. 18 e 18- bis della legge n. 69 del 2005, non è ammessa l'opinione in qualità di amicus curiae di Fair Trials , in quanto redatta in lingua diversa dall'italiano).

Massima n. 44272

È disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, della seguente questione pregiudiziale: se l'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 CDFUE, debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole. Le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Milano non concernono soltanto la compatibilità delle disposizioni censurate - gli artt. 18 e 18- bis della legge n. 69 del 2005 - con la Costituzione italiana, ma coinvolgono preliminarmente l'interpretazione del diritto dell'Unione europea, del quale l'indicata legge n. 69 del 2005 costituisce specifica attuazione, con particolare riferimento agli artt. 3, 4 e 4- bis della suddetta decisione quadro. Il pericolo di grave danno alla salute non può essere adeguatamente fronteggiato mediante la sospensione della consegna ai sensi dell'art. 23, comma 3, della medesima legge, perché esso pare incongruo in relazione a patologie croniche e di durata indeterminabile, rischiando di protrarre il differimento dell'esecuzione del mandato di arresto europeo per una durata indefinita, e impedendo allo Stato di emissione di esercitare l'azione penale o di eseguire la pena nei confronti dell'interessato; né tale rimedio garantirebbe piena tutela a quest'ultimo, il quale non ha la possibilità di far valere le proprie patologie croniche nell'ambito del procedimento di consegna, nel quale si dispiegano appieno le sue garanzie di difesa, e si trova pertanto a doverle allegare in una fase procedimentale successiva. Infine, il protrarsi nel tempo di differimenti fondati su ragioni di salute croniche manterrebbe l'interessato in una situazione di continua incertezza circa la propria sorte, in contrasto con l'esigenza di garantire un termine ragionevole di durata in ogni procedimento suscettibile di incidere sulla sua libertà personale. Una diretta interlocuzione tra le autorità giudiziarie dello Stato di emissione e quello dell'esecuzione potrebbe invece consentire di individuare soluzioni che permettano di sottoporre a processo l'interessato nello Stato di emissione garantendogli la pienezza dei diritti di difesa e al contempo evitino di esporlo al pericolo di grave danno alla salute, cosicché soltanto laddove, all'esito di tale interlocuzione, non si rinvengano soluzioni idonee entro un termine ragionevole, dovrebbe essere consentito all'autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare la consegna.

Massima n. 44273

I diversi sistemi di garanzia europei operano in un quadro di costruttiva e leale cooperazione. ( Precedenti: S. 269/2017 - mass. 41945; O. 182/2020 - mass. 43382; O. 117/2019 - mass. 42633 ).

Massima n. 44274

Il diritto alla tutela della salute, garantito dall'art. 32, primo comma, Cost., quale fondamentale diritto dell'individuo, oltre che interesse della collettività, appartiene altresì al novero dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. Da esso discendono, a carico dei poteri pubblici, non solo il dovere di astenersi da condotte lesive, ma anche l'obbligo positivo di assicurare i trattamenti sanitari indispensabili per la tutela della salute della persona. Nell'ordinamento italiano, tale diritto è riconosciuto nella sua pienezza anche alle persone detenute, tanto se condannate in via definitiva, quanto se in stato di custodia cautelare. ( Precedente: S. 245/2020 - mass. 42676 ).

Massima n. 44275

La salute costituisce un diritto fondamentale della persona, oltreché per l'ordinamento giuridico italiano, anche dal punto di vista del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 3 CDFUE, principalmente nella sua dimensione di diritto (negativo) a non subire lesioni della propria integrità fisica, e dall'art. 35 CDFUE, che impegna gli Stati membri a garantire un livello elevato di protezione della salute umana. Inoltre, l'art. 4 CDFUE sancisce il diritto della persona - non bilanciabile con alcun altro controinteresse, stante la sua natura assoluta - a non subire trattamenti inumani o degradanti, in termini coincidenti con quelli derivanti dall'art. 3 CEDU. Se tali diritti non possono non essere riconosciuti nella loro pienezza anche nei confronti di chi sia accusato di avere commesso un reato, d'altro canto l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali della persona richiesta deve essere conciliata con l'interesse a perseguire i sospetti autori di reato, ad accertarne la responsabilità e, se giudicati colpevoli, ad assicurare nei loro confronti l'esecuzione della pena.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

se l'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole;

2) chiede che la questione pregiudiziale sia decisa con procedimento accelerato;

3) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;

4) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze