Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/2021

Corte cost., ord. 11 ottobre 2021, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
192/2021
Data di deposito
11 ottobre 2021
Data di decisione
23 settembre 2021
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 44208

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Cagliari, sez. civ., in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, nella parte in cui, nel determinare il danno biologico conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale aggravata da menomazioni preesistenti al nuovo regime valutativo, per le quali l'assicurato già percepiva un indennizzo, portano ad una duplicazione totale o parziale dell'indennizzo, a differenza delle fattispecie disciplinate dal 1° periodo dello stesso comma. La sentenza n. 63 del 2021, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua del citato art. 13, comma 6, secondo periodo, facendo così venire meno la norma che - secondo la Corte rimettente - determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati. ( Precedenti citati: ordinanze n. 47 del 2021, n. 225 del 2020 e n. 220 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione civile, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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