Corte costituzionale
Ordinanza n. 184/2021
Corte cost., ord. 30 luglio 2021, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 184/2021
- Data di deposito
- 30 luglio 2021
- Data di decisione
- 7 luglio 2021
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:184
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44051
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime. La sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata. ( Precedenti citati: ordinanze n. 203 del 2019, 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016 ).
Massima n. 44052
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 222, comma 3- ter , cod. strada, nella parte in cui prevede il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa, in ipotesi applicata dal giudice penale. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019 e ordinanza n. 203 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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