Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/2021

Corte cost., ord. 11 febbraio 2021, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
18/2021
Data di deposito
11 febbraio 2021
Data di decisione
14 gennaio 2021
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:18

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43560

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere manipolativo dell'intervento richiesto, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ. Il giudice a quo chiede l'addizione di una specifica ipotesi derogatoria, ritenuta costituzionalmente imposta, volta a riconoscere il paritario rilievo dei genitori nella trasmissione del cognome al figlio.

Massima n. 43561

Sono sollevate dalla Corte costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU -, che pertanto ne dispone la trattazione innanzi a sé sospendendo il giudizio principale, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano, relative alla preclusione della facoltà, per i genitori, di scegliere, di comune accordo, il solo cognome materno, sono strettamente connesse alla più ampia questione - avente carattere logicamente pregiudiziale - che ha ad oggetto la generale disciplina dell'automatica attribuzione del cognome paterno. Infatti, anche laddove fosse riconosciuta la facoltà suddetta, la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso, con la conseguenza che il meccanismo consensuale richiesto dal rimettente non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori. ( Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2016, n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 195 del 1972 e n. 133 del 1970; ordinanze n. 114 del 2014, n. 61 del 2006, n. 42 del 2001, n. 197 del 1996, n. 183 del 1996, n. 297 del 1995, n. 225 del 1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 586 del 1988, n. 176 del 1988, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. Ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate, l'esame da parte della Corte di specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non può essere pretermesso, poiché l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 96 del 2015, n. 162 del 2014, n. 113 del 2011 e n. 179 del 1976; ordinanze n. 183 del 1996, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848;

2) sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale di cui sopra;

3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze