Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/2021

Corte cost., ord. 22 luglio 2021, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
165/2021
Data di deposito
22 luglio 2021
Data di decisione
7 luglio 2021
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 133 del 30 novembre 2013
  • legge n. 5 del 29 gennaio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 44117

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, il thema decidendum è limitato alle censure proposte dai giudici a quibus e non può estendersi alle ulteriori questioni sollevate dalle parti private, in riferimento agli artt. 41 e 77 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2021, n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020, n. 165 del 2020, n. 78 del 2019 e n. 7 del 2019 ).

Massima n. 44118

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. I giudici a quibus hanno sinteticamente, ma esaurientemente, motivato il profilo dell'inidoneità della sola natura transitoria dell'inasprimento fiscale - oggetto del giudizio incidentale - a rendere legittima la norma censurata.

Massima n. 44119

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, che introduce, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'applicazione di un'addizionale dell'8,5% all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. Le questioni sollevate non apportano nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati nella sentenza n. 288 del 2019, successiva alle ordinanze di rimessione, che ha dichiarato non fondate le medesime questioni, sollevate in riferimento agli stessi parametri costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 104 del 1985 e n. 42 del 1980; ordinanze n. 111 del 2021, n. 204 del 2020 e n. 93 del 2020 ). Alla luce del combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 104 del 1985 e n. 42 del 1980 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze