Corte costituzionale
Ordinanza n. 165/2021
Corte cost., ord. 22 luglio 2021, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 165/2021
- Data di deposito
- 22 luglio 2021
- Data di decisione
- 7 luglio 2021
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 133 del 30 novembre 2013
- legge n. 5 del 29 gennaio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 44117
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, il thema decidendum è limitato alle censure proposte dai giudici a quibus e non può estendersi alle ulteriori questioni sollevate dalle parti private, in riferimento agli artt. 41 e 77 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2021, n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020, n. 165 del 2020, n. 78 del 2019 e n. 7 del 2019 ).
Massima n. 44118
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. I giudici a quibus hanno sinteticamente, ma esaurientemente, motivato il profilo dell'inidoneità della sola natura transitoria dell'inasprimento fiscale - oggetto del giudizio incidentale - a rendere legittima la norma censurata.
Massima n. 44119
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, che introduce, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'applicazione di un'addizionale dell'8,5% all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. Le questioni sollevate non apportano nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati nella sentenza n. 288 del 2019, successiva alle ordinanze di rimessione, che ha dichiarato non fondate le medesime questioni, sollevate in riferimento agli stessi parametri costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 104 del 1985 e n. 42 del 1980; ordinanze n. 111 del 2021, n. 204 del 2020 e n. 93 del 2020 ). Alla luce del combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 104 del 1985 e n. 42 del 1980 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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