Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/2021

Corte cost., ord. 1° luglio 2021, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
136/2021
Data di deposito
1° luglio 2021
Data di decisione
10 giugno 2021
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:136

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43947

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Bologna, sez. prima pen., in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU - dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non preclude un nuovo giudizio nel caso in cui il medesimo soggetto sia già stato giudicato per il medesimo fatto in un procedimento amministrativo conclusosi con una sanzione amministrativa irrevocabile, da considerarsi sostanzialmente penale alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza CEDU. La prima ordinanza di rimessione non indica né descrive le previsioni normative in forza delle quali è stata irrogata la sanzione amministrativa, non consentendo di verificare i presupposti di applicabilità della garanzia convenzionale del ne bis in idem ; la seconda ordinanza del medesimo giudice - in disparte il profilo della ritenuta definitività della sanzioni amministrative irrogate nella specie - omette invece di chiarire perché le sanzioni amministrative e quella penale detentiva perseguirebbero la stessa finalità, né dà conto delle disposizioni che regolano i rapporti tra i due procedimenti (amministrativo e penale) in materia tributaria, così incorrendo in lacune argomentative che si riverberano sulla rilevanza della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 222 del 2019; ordinanza n. 114 del 2020 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 203 del 2019, n. 64 del 2019, n. 191 del 2018, n. 64 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 185 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dalla Corte d'appello di Bologna, sezione prima penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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