Corte costituzionale

Sentenza n. 80/2020

Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/2020
Data di deposito
24 aprile 2020
Data di decisione
11 marzo 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:80

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42556

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Torino in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, che prevedono, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'inderogabile competenza monocratica del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale. Sebbene risulti distonica la previsione che un giudice monocratico deliberi in sede di opposizione avverso un decreto di natura giurisdizionale anche quando questo è emesso da un giudice collegiale, l'intervento additivo richiesto rischierebbe di creare non secondarie disarmonie applicative, perché richiederebbe di indicare in modo puntuale il collegio che, a seconda del giudice collegiale (non solo civile, ma anche penale e amministrativo) che ha emesso il provvedimento sarebbe competente a decidere dell'opposizione. Tale intervento, che implica un pur auspicabile riordino del sistema normativo, è demandato alle valutazioni e scelte del legislatore. Né può trascurarsi che una pronuncia additiva sarebbe comunque inidonea a ricondurre a piena coerenza il sistema, poiché la collegialità finirebbe con il divenire una regola non generale bensì asimmetrica, in quanto operante, o no, in ragione della composizione monocratica o collegiale del giudice che ha emesso il decreto impugnato; la quale potrebbe anche essere, in ipotesi, controversa e sub iudice. ( Precedenti citati: sentenza n. 47 del 2020, n. 219 del 2019, n. 45 del 2019, n. 35 del 2019, n. 106 del 2016, n. 23 del 2016, n. 78 del 2015, n. 277 del 2014, n. 52 del 2005, n. 144 del 1992 e n. 41 del 1972; ordinanze n. 273 del 2019 n. 254 del 2016, n. 128 del 2016, n. 220 del 2009 e n. 200 del 2000 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020, n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2019 e n. 91 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» e dell'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze