Corte costituzionale

Sentenza n. 74/2020

Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/2020
Data di deposito
24 aprile 2020
Data di decisione
7 aprile 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, comma 6, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 42508

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni, in quanto miranti a conseguire un intervento sostitutivo che implicherebbe scelte politiche riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. Il rimettente formula un petitum all'apparenza meramente ablativo ma, in fatto, si duole della difformità di quanto previsto dalla disposizione censurata rispetto alle due ipotesi evocate come tertia comparationis. La rimozione dei vulnera costituzionali non implica, dunque, alcuna scelta discrezionale nell'ambito di un ventaglio di possibili alternative, restando i contenuti della pronuncia volta a ripristinare la legalità costituzionale in assunto violata tracciati dalle coordinate del sistema vigente e, segnatamente, dalla disciplina dei citati tertia comparationis. ( Precedente citato: sentenza n. 41 del 2018 ).

Massima n. 42509

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi cosiddetta "surrogatoria" dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50 per i condannati che debbano espiare una pena rientrante nel limite di fruibilità del detto affidamento (pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni), ma che, in concreto, non siano ritenuti ancora meritevoli del beneficio più ampio, ancorché non abbiano ancora espiato la metà della pena. Il d.l. n. 146 del 2013, conv., con modif., in legge n. 10 del 2014, ha previsto, infatti, una procedura di applicazione provvisoria della misura della semilibertà, in presenza di situazioni di urgenza e sulla base di un filtro di merito del magistrato di sorveglianza, non estesa tuttavia alla semilibertà "surrogatoria". Tale discriminazione tra le due misure, concernente la possibilità di beneficiare di un accesso "accelerato" - diversamente rispetto ai casi vertenti sulla disciplina dei presupposti sostanziali per l'ammissione alla misura della semilibertà - viola il principio di uguaglianza. Una volta che il legislatore abbia infatti ritenuto, nella sua discrezionalità, di dover omologare semilibertà e affidamento in prova riguardo al quantum di pena che permette di fruire della misura, non v'è più ragione per lasciare disallineato in peius il beneficio "minore", quanto alla possibilità di accesso anticipato e provvisorio al beneficio, potendo l'attesa dei tempi più lunghi, richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza, far perdere al condannato, in possesso di tutti i requisiti per la fruizione della misura, l'opportunità di lavoro in relazione alla quale è stata formulata l'istanza di semilibertà e, con essa, il connesso effetto risocializzante. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 338 del 2008 e n. 100 del 1997; ordinanze n. 446 del 2008 e n. 375 del 1999 ).

Massima n. 42510

Accolta, in parte qua, - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità dell'art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, primo comma, sotto il profilo dell'asserita disparità di trattamento, e 27, commi primo e terzo, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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