Corte costituzionale

Sentenza n. 7/2020

Corte cost., sent. 31 gennaio 2020, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/2020
Data di deposito
31 gennaio 2020
Data di decisione
3 dicembre 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, legge della Regione Calabria n. 4 del 16 gennaio 1985
  • art. 1, legge della Regione Calabria n. 13 del 6 aprile 2011

Parametri

Massime

Massima n. 41960

È dichiarata inammissibile, per incongruità fra motivazione e oggetto delle censure, nonché per carenza di argomentazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Catanzaro in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Calabria n. 4 del 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 13 del 2011 e richiamato dall'art. 3, comma 5, della legge reg. Calabria n. 28 del 2004, in quanto, nel prevedere la decurtazione del 75 per cento della indennità del difensore civico regionale, determina una corrispondente riduzione dell'indennità del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Benché censuri la norma relativa all'indennità del difensore civico regionale, il rimettente incentra tutte le argomentazioni sulla figura del Garante, il cui trattamento economico è regolato dal citato art. 3, comma 5, con rinvio - ritenuto mobile, ma senza compiute argomentazioni a riguardo - alla disposizione censurata. Né è chiaro il tipo di intervento richiesto, giacché se, da un lato, il rimettente sembra dubitare della normativa in questione nella parte in cui si applica anche ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore, dall'altro, però, tale prospettiva non è sviluppata coerentemente, neppure nelle conclusioni, formulate in termini caducatori, i cui effetti, peraltro, anziché la reviviscenza automatica dell'originario art. 9, comma 1, creerebbero un vuoto normativo, atteso il carattere non meramente abrogativo della disposizione censurata. Infine, nel censurare la riduzione dell'indennità spettante al Garante, gli argomenti addotti dall'ordinanza oscillano tra piani diversi (l'applicabilità immediata della nuova disciplina, la misura della riduzione, il carattere improvviso e imprevedibile della novella), secondo prospettive variegate, non indifferenti anche ai fini dell'individuazione degli interventi necessari a rimediare all'asserita incostituzionalità; né giovano a chiarire i termini della questione i richiami alla giurisprudenza costituzionale ed europea in tema di legittimo affidamento che, per la eterogeneità dei casi cui si riferiscono, rendono ulteriormente confusa l'identificazione dello specifico vulnus denunciato. ( Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2019, n. 33 del 2019, n. 9 del 2018, n. 214 del 2017, n. 276 del 2016, n. 219 del 2016, n. 223 del 2015 e n. 120 del 2015 ). Per giurisprudenza costante, l'ambiguità e l'indeterminatezza del petitum, così come l'incertezza circa l'intervento richiesto, costituiscono motivi di inammissibilità, segnatamente quando si solleciti una pronuncia manipolativa senza indicare punti di riferimento o soluzioni, ancorché non costituzionalmente obbligati, già rinvenibili nell'ordinamento, i quali consentano alla Corte costituzionale di intervenire nel senso richiesto. ( Precedente citato: sentenza n. 239 del 2019 ). Per giurisprudenza costante, il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, quale, in particolare, l'ipotesi della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che sia meramente abrogativa di una norma precedente, la quale torna per ciò stesso a rivivere. ( Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019, n. 10 del 2018, n. 218 del 2015 e n. 13 del 2012 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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