Corte costituzionale

Sentenza n. 62/2020

Corte cost., sent. 10 aprile 2020, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/2020
Data di deposito
10 aprile 2020
Data di decisione
15 gennaio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 4, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 31, comma 5, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 45, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 2, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 3, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 4, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 5, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 6, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 7, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 8, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 9, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 10, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 11, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 12, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 13, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 14, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 15, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 16, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 17, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 99, comma 25, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018

Parametri

Massime

Massima n. 43126

Nel giudizio in via principale avente ad oggetto, tra altri, gli artt. 31, commi 4 e 5, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, è inammissibile la documentazione probatoria presentata fuori termine dal Governo e dalla Regione Siciliana, rispettivamente il 24 e il 30 dicembre 2019. Né contrasta con detta inammissibilità la prassi per cui, nell'ambito dei giudizi incidentali, siano state reiterate richieste istruttorie in quanto la risposta pervenuta in prima battuta era stata ritenuta insufficiente: nei giudizi in via d'azione, la Corte deve valutare preliminarmente se i dati trasmessi dalla parte diligente siano idonei ad assicurare - ai fini del decidere - certezza e affidabilità, in coerenza con il principio di speditezza del processo costituzionale; solo ove detti dati non siano sufficienti possono essere richiesti nuovi ulteriori incombenti istruttori, assegnando, in ossequio al principio del contraddittorio e al diritto di difesa, un nuovo termine a entrambe le parti. (Precedente citato: sentenza n. 110 del 2005 ). Il termine assegnato alle parti in un giudizio in via d'azione per gli incombenti istruttori deve ritenersi perentorio, sia per l'esigenza di assicurare tempestività all'espletamento del giudizio costituzionale, che per la necessità di garantire - in ordine a uno strumento processuale, pregiudiziale ai fini del decidere - la parità delle parti.

Massima n. 43127

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., quest'ultimo in relazione alla tutela della salute - l'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la somma destinata alla maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale (comma 4) e prevede uno specifico accantonamento, per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dalla retrocessione delle accise (comma 5). Le norme impugnate violano il principio di sana gestione finanziaria, in quanto - anziché perimetrare in sede previsionale le risorse necessarie per l'integrale soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA), coerentemente con l'art. 81, terzo comma Cost., che impone di costruire gli equilibri inerenti all'esercizio di competenza e all'intero triennio - hanno previsto anomale forme di iscrizione e di accertamento ex lege , con finalità diverse dalla garanzia di finanziamento dei LEA. Nella documentazione istruttoria inviata dalla Regione Siciliana, infatti, le transazioni finanziarie afferenti ai LEA, indicate analiticamente in entrata e in uscita, non vengono rapportate a poste di bilancio, quantificate e "perimetrate" secondo i canoni dell'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 e neppure viene indicata la relazione giuridica degli impugnati commi 4 e 5 con la parte passiva del bilancio, elemento indispensabile per verificare la finalizzazione all'erogazione dei LEA. Non potendo comunque essere consentita l'iscrizione in bilancio di risorse la cui esistenza, dimensione e finalizzazione non siano avvalorate per legge, il complesso iscrizione-accantonamento previsto delle impugnate disposizioni, concorrendo a determinare i saldi destinati alla spesa indifferenziata anziché a quella vincolata ai livelli essenziali di assistenza, finisce col modificare in modo infedele le risultanze degli esercizi di riferimento. Le modalità di allocazione e di destinazione delle risorse previste dalle impugnate disposizioni contrastano con l'obbligo indefettibile di destinare la retrocessione delle accise al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, per cui le risorse indicate nelle disposizioni impugnate pregiudicano contemporaneamente, per effetto della destinazione ad altre finalità, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e la tutela della salute. La trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e Regioni in tema di finanziamento dei livelli essenziali, impongono una visione trascendente della garanzia dei LEA che vede collocata al centro della tutela costituzionale la persona umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell'organizzazione delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio sanitario. ( Precedente citato: sentenza n. 197 del 2019 ). La determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività. ( Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017 ). L'effettività del diritto alla salute è assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace erogazione della prestazione, di guisa che il finanziamento stesso costituisce condizione necessaria ma non sufficiente del corretto adempimento del precetto costituzionale, per cui una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto fondamentale non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. ( Precedente citato: sentenza n. 275 del 2016 ).

Massima n. 43128

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la somma destinata alla maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale (comma 4) e prevede uno specifico accontamento, per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dalla retrocessione delle accise (comma 5). La doglianza è carente nel procedimento argomentativo.

Massima n. 43129

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 45 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che prevede la possibilità di destinare il fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione anche al trattamento integrativo del medesimo personale, autorizzando la relativa spesa per gli anni 2018-2020. La norma impugnata non introduce nuovi benefici pensionistici, ma chiarisce il soggetto deputato all'erogazione del trattamento, la cui copertura finanziaria è già definita dalla normativa precedente. Lo stanziamento del bilancio regionale - come fissato dalla legge finanziaria impugnata - è stato sufficiente a fronteggiare il fabbisogno del Fondo Pensioni Sicilia per la causale oggetto della presente controversia e detto Fondo risulta onerato da disposizioni regionali, vigenti e mai in precedenza impugnate dallo Stato, a corrispondere il trattamento di quiescenza in esame.

Massima n. 43130

Sono dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che muta la destinazione di alcuni fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020. Considerati gli scopi e i caratteri delle singole iniziative, compatibili in astratto e sostanzialmente conformi alla disciplina e alle finalità dei Fondi europei interessati all'istruttoria, non vi sono preclusioni assolute alla spendita delle risorse relative ai fondi in questione per le finalità analiticamente indicate dalle disposizioni impugnate, rendendosi necessario un bilanciamento tra l'interesse finanziario primario alla corretta utilizzazione e spendita dei fondi in modo conforme alla disciplina europea e quello inerente alla corretta sequenza dei procedimenti amministrativi che, alla data odierna, avrebbero dovuto essere ormai perfezionati attraverso la leale cooperazione tra Stato e Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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