Corte costituzionale
Sentenza n. 52/2020
Corte cost., sent. 12 marzo 2020, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/2020
- Data di deposito
- 12 marzo 2020
- Data di decisione
- 12 febbraio 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 41930
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, censurato nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ivi ricompresi quello di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., allorché sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2012. La previsione di attenuanti, anche diverse da quelle della lievità del fatto, consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l'oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta, per cui anche la concessione dell'attenuante considerata dal rimettente non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna; né, d'altra parte, il reato di sequestro a scopo di terrorismo e di eversione, che nasce comprensivo dell'attenuante di lieve entità di cui all'art. 311 cod. pen., ed è "omologo" a quello di cui all'art. 630 cod. pen., ne ha impedito l'inserimento nell'elenco dei reati ostativi. Infine, neppure la pronuncia n. 253 del 2019, depositata successivamente all'ordinanza del rimettente - e che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata nella parte in cui non prevede che ai condannati per i delitti ivi ricompresi possano essere concessi permessi premio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti - incide sulle questioni poste, per la totale diversità di strategia argomentativa del giudice a quo rispetto a quella che ha ispirato le questioni di legittimità costituzionale accolte. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 188 del 2019, n. 239 del 2014 e n. 68 del 2012 ). L'unica adeguata definizione, al tempo presente, della disciplina di cui all'art. 4- bis ordin. penit. - pur rilevando che le numerose modifiche intervenute negli anni ne hanno variamente ampliato il catalogo, in virtù di scelte di politica criminale tra loro disomogenee - consiste nel sottolinearne la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l'internamento sono stati disposti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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