Corte costituzionale
Sentenza n. 50/2020
Corte cost., sent. 12 marzo 2020, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/2020
- Data di deposito
- 12 marzo 2020
- Data di decisione
- 9 gennaio 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 47-ter, comma 1, bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 42304
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47- ter , comma 1- bis , ordin. penit., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per non avere il rimettente sperimentato una soluzione interpretativa conforme a Costituzione. Il rimettente si è fatto carico della verifica circa la possibilità di fornire un'interpretazione conforme, dando conto delle ragioni per cui tale verifica si è conclusa con esito negativo. (Nel caso di specie il giudice a quo ha escluso che la norma censurata consenta, per i reati di cui all'art. 4- bis ordin. penit., che la detenzione domiciliare venga applicata alle stesse condizioni che legittimano, per le varie fasce di reati, la concessione di altri benefici penitenziari, in applicazione dello stesso art. 4- bis , perché ha condiviso l'orientamento dominante, secondo cui la disposizione censurata non recepisce la disciplina derogatoria contenuta dell'art. 4- bis citato, quanto al divieto di accesso ai cosiddetti benefici penitenziari, ma solo il suo elenco di reati, per i quali introduce un trattamento differenziale). Laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, e l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza o meno dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l'ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di essa. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2019, n.189 del 2019 e n. 135 del 2018 ).
Massima n. 42305
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47- ter , comma 1- bis , ordin. penit., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità basata sul fatto che il rimettente non avrebbe considerato che, nel caso di specie, la pena da eseguire discende da una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, dunque da un accordo del quale era stata partecipe anche la persona ricorrente. Anche ad ammettere che il presupposto alla base dell'eccezione - che la persona interessata avrebbe concordato (e quindi "voluto") la pena anche quanto al profilo dell'inapplicabilità, in fase esecutiva, della detenzione domiciliare di cui alla norma censurata - sia plausibile, non ne deriverebbe l'inammissibilità delle censure, perché il rimettente le riferisce al contenuto della disposizione, a prescindere da qualunque "volontà negoziale" dei destinatari di essa. L'accordo tra le parti, nel rito speciale di cosiddetto patteggiamento, investe solo l'applicazione delle pene principali, restando sottratte al patto le vicende del titolo esecutivo poi scaturito dalla sentenza, ed a maggior ragione le misure previste dall'ordinamento penitenziario per favorire il percorso di risocializzazione, che dipendono dal concreto andamento della fase esecutiva e prescindono completamente da ogni logica negoziale.
Massima n. 42306
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 47- ter , comma 1- bis , ordin. penit., il quale esclude l'applicabilità della detenzione domiciliare - per l'espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati - in caso di condanna per i reati di cui all'art. 4- bis ordin. penit. La disposizione censurata non contiene una presunzione assoluta di pericolosità, perché il soggetto che patisce la preclusione non è individuato solo in ragione del titolo del reato commesso, bensì su una prognosi non favorevole sui suoi futuri comportamenti, oppure per la presenza di una recidiva. Inoltre, e soprattutto, il medesimo soggetto sconta un presupposto negativo implicito, e cioè il fatto di non trovarsi neppure nelle condizioni utili per essere affidato in prova ai servizi sociali (art. 47 ordin. penit.), una situazione che necessariamente consegue alla valutazione giudiziale effettuata in concreto. Né sussiste l'asserita contraddittorietà, tenuto conto del tessuto normativo in cui si inserisce la disciplina censurata. La preclusione alla detenzione domiciliare, parte di una trama generale che valorizza le peculiarità delle varie forme di esecuzione della pena, e al tempo stesso traccia percorsi alternativi che instradano i singoli casi anche in base alle loro caratteristiche concrete, non presume infatti in assoluto la pericolosità del soggetto, ma l'inefficacia rieducativa e preventiva di una particolare misura. Anche l'argomento ulteriore del rimettente - che la detenzione domiciliare dovrebbe essere applicabile con maggiore larghezza rispetto all'affidamento in prova, poiché presenterebbe un effetto di restrizione più intenso, e potrebbe quindi fronteggiare situazioni di pericolosità più marcata - non coglie nel segno, perché tra le varie misure previste dall'ordin. penit. e dal cod. pen. - ferma restando la necessità di distinguerle secondo il criterio fondamentale dell'esecuzione interna od esterna al carcere - non può essere costruita una sorta di graduatoria, secondo una scala ascendente di severità; l'affidamento in prova, in particolare, implica la possibilità di prescrizioni tanto stringenti da risolversi in uno strumento di limitazione anche marcata della libertà personale, e nel contempo valorizza al massimo grado l'affidamento ai servizi sociali, quale supporto per un percorso di riabilitazione puntualmente guidato e sostenuto, e dunque, almeno in potenza, particolarmente efficace. Se è certo configurabile un diverso assetto dei presupposti per l'accesso alla detenzione domiciliare "ordinaria", nel quadro di un eventuale complessivo riordino delle discipline per l'accesso ai benefici penitenziari (come previsto dalla delega, per questa parte non attuata, di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103), l'equilibrio che attualmente caratterizza la disciplina censurata costituisce comunque espressione di discrezionalità, opinabile sul piano delle scelte di politica penitenziaria, ma non in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena e non irragionevole. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020 e n. 338 del 2008 ). La considerazione della detenzione domiciliare quale misura priva di funzionalità risocializzante è recessiva, alla luce delle modifiche via via introdotte dal legislatore e della riflessione condotta in proposito dalla giurisprudenza e dalla comunità degli studiosi: giacché si tratta, comunque, di una forma di esecuzione della pena, che può arricchirsi di prescrizioni non necessariamente strumentali alle sole e basilari esigenze di vita dell'interessato. ( Precedente citato: sentenza n. 350 del 2003 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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