Corte costituzionale
Sentenza n. 45/2020
Corte cost., sent. 9 marzo 2020, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/2020
- Data di deposito
- 9 marzo 2020
- Data di decisione
- 29 gennaio 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:45
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Molise n. 1 del 11 febbraio 2019
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 9, paragrafo 2), Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
Massime
Massima n. 42302
Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 1 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità delle censure. Il ricorrente, seppur in modo estremamente sintetico, ha fornito elementi idonei a comprendere le ragioni delle censure svolte in riferimento a ciascuno dei profili di illegittimità dedotti nei confronti della legge regionale impugnata, ovvero, più propriamente, nei confronti dell'art. 1 in cui si sostanzia il suo contenuto precettivo.
Massima n. 42303
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, in relazione all'art. 9, par. 2, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, 117 e 118, in relazione al principio di leale collaborazione, Cost., della legge reg. Molise n. 1 del 2019. Il quadro normativo di riferimento - l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 e delle ordinanze ministeriali contingibili e urgenti del 21 luglio 2009 e del 21 luglio 2011, sostitutiva della precedente, a sua volta prorogata da quelle adottate il 4 settembre 2013, il 7 agosto 2014, il 3 agosto 2015, il 3 agosto 2016, il 1° agosto 2017, il 26 luglio 201 e il 1° agosto 2019, valida per ulteriori dodici mesi - conduce a ritenere che le misure contenute nell'Accordo e nelle ordinanze suddetti hanno adempiuto, e continuano ad adempiere, a una funzione suppletiva, in attesa della adozione di un intervento legislativo idoneo a fissare principi fondamentali riferiti allo specifico aspetto in esame relativo alla materia tutela della salute, che, nel caso in esame, è costituito dalla legge reg. Molise n. 5 del 2015, la quale contiene una articolata disciplina della materia in oggetto, non implausibilmente ispirata al contemperamento fra manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale. La previsione normativa impugnata, introducendo nella legge reg. Marche n. 5 del 2015 il comma 4-bis all'art. 2, secondo cui, qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso della manifestazione che preveda l'impiego di equidi o altri ungulati, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato asfaltato o cementato da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali, deve, comunque, essere assicurato il loro benessere con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo le previsioni del regolamento di attuazione contempera dunque la possibilità di svolgimento di specifiche manifestazioni popolari di riconosciuto valore storico-culturale con la riconosciuta esigenza di salvaguardia degli animali impiegati. La concreta attuazione di tale principio ispiratore si cala così nel contesto di specifiche esigenze locali, confortate da solide, oggettive ragioni che trovano sostegno in altri aspetti dell'ordinamento, da leggersi dunque in modo complessivo e integrato. Parimenti non risultano fondate le deduzioni del ricorrente in riferimento alla Convenzione europea citata, in quanto diretta alla protezione degli animali da compagnia, tra i quali non risultano gli animali oggetto della disciplina in esame, ma solo quelli detenuti in casa per diletto e compagnia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 11 febbraio 2019, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale)», promosse, in riferimento agli artt. 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 9, paragrafo 2, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, 117 e 118, in relazione al principio di leale collaborazione, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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