Corte costituzionale

Sentenza n. 38/2020

Corte cost., sent. 6 marzo 2020, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/2020
Data di deposito
6 marzo 2020
Data di decisione
15 gennaio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 135, legge della Regione Piemonte n. 19 del 17 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 41474

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018. Contrariamente a quanto eccepito dalla Regione, il principio fondamentale che il ricorrente assume violato risulta chiaramente indicato nell'impugnativa.

Massima n. 41475

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione resistente, dal ricorso emergono con chiarezza, insieme alla ricostruzione del complessivo quadro normativo, anche le ragioni della dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Massima n. 41476

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018, che consente al personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle aziende sanitarie regionali e con un'anzianità lavorativa di almeno tre anni, ma privo dell'attestato di formazione in medicina generale, di accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale. La norma impugnata dal Governo, sebbene si presti ad incidere su una pluralità di materie, va ascritta, per la sua stretta inerenza con l'organizzazione del Servizio sanitario regionale, con prevalenza a quella della "tutela della salute", in cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete dettare la disciplina attuativa di tali principi. In tale prospettiva, l'art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999 - in base al quale per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale - viene in rilievo quale principio fondamentale della legislazione statale in materia, considerata l'importanza che la formazione del medico assume ai fini dello svolgimento delle relative funzioni. Non rileva, in contrario, la considerazione che la norma regionale impugnata prevede graduatorie per i medici privi dell'attestato di formazione in medicina generale distinte da quelle riservate ai medici in possesso del detto attestato. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nelle ipotesi di "concorrenza di competenze", l'individuazione dell'ambito materiale al quale va ascritta la disposizione impugnata deve essere effettuata tenendo conto della sua ratio, della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 287 del 2016, n. 175 del 2016 e n. 50 del 2005 ).

Massima n. 41477

Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., restano assorbite le altre questioni promosse dallo stesso Governo in riferimento all'art. 3 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135 della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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