Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2020

Corte cost., sent. 26 febbraio 2020, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2020
Data di deposito
26 febbraio 2020
Data di decisione
16 gennaio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 6, decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016
  • legge n. 160 del 7 agosto 2016
  • art. 9, comma 9, bis, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
  • legge n. 125 del 6 agosto 2015
  • art. 10, comma 7, decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016
  • art. 7, comma 2, bis, legge n. 99 del 23 luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 42956

È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 10, commi 6 e 7, del d.l. n. 113 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 160 del 2015, nella parte in cui stabilisce - quale termine di decorrenza delle disposizioni secondo cui gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale - il 1° gennaio 2016, anziché il 15 agosto 2015 (rispettivamente, il comma 6 abrogando, a decorrere dal 25 giugno 2016, la norma interpretativa, entrata in vigore il 15 agosto 2015, secondo cui la disposizione allora vigente, concernente l'individuazione del soggetto passivo doveva intendersi, nell'ipotesi di locazione finanziaria, nel senso che obbligato fosse esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e il comma 7 disponendo, tramite l'inserimento del comma 2- bis dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009, che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il soggetto passivo della tassa in esame è, in via esclusiva, l'utilizzatore del veicolo, sulla base del contratto di locazione finanziaria annotato nel pubblico registro automobilistico) Non è corretto l'assunto del rimettente per cui, per effetto delle disposizioni censurate, nel periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2015 il concedente e l'utilizzatore sarebbero tenuti solidalmente al pagamento della tassa in esame, essendo invece in detto periodo rimasta efficace la citata norma interpretativa che stabilisce la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore. L'abrogazione della norma di interpretazione autentica non ha, infatti, effetto retroattivo, non essendovi ragione, in difetto di un'espressa disposizione del legislatore, di derogare al principio generale posto dall'art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ. e, per la materia tributaria, dall'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge n. 212 del 2000. Conseguentemente, la formulazione dei censurati commi 6 e 7 dell'art. 10 non è idonea a inibire, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2016, l'applicazione della norma di interpretazione autentica - in linea con le conclusioni della Cassazione nell'esercizio della sua funzione nomofilattica - recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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