Corte costituzionale
Sentenza n. 281/2020
Corte cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 281/2020
- Data di deposito
- 23 dicembre 2020
- Data di decisione
- 1° dicembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:281
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019
- art. 5, comma 7, bis, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2005
- art. 5, comma 7, ter, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2005
- art. 45, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019
- art. 17, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 9 dicembre 2015
- art. 74, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019
- art. 34, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 16 ottobre 2014
- art. 88, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019
- art. 77, comma 3, quinquies, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 9 agosto 2005
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. b), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 5, n. 16), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 42934
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la genericità delle censure e la mancata indicazione delle competenze statutarie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Pur nell'evidente essenzialità dell'argomentazione, nonché nella non sempre puntuale individuazione delle disposizioni interposte di cui il ricorrente asserisce la violazione, appare comunque possibile determinare i termini della questione. Innanzitutto, quanto alla mancata invocazione quale parametro del giudizio dell'art. 117, primo comma, Cost., le direttive europee sono richiamate per come attuate dal legislatore statale, senza assurgere al rango di normativa interposta. In secondo luogo, seppure talune lacune del ricorso si riscontrano in riferimento all'individuazione delle competenze statutarie - a conferma di una prassi nella formulazione delle censure non sempre rispettosa dell'onere d'individuare le competenze previste dallo statuto di autonomia e di motivare perché debba essere applicato il Titolo V e non lo statuto speciale - nondimeno, nel caso di specie viene asserita la violazione di standard nella materia della tutela dell'ambiente, idonei a limitare anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2020, n. 16 del 2020, n. 166 del 2019, n. 153 del 2019, n. 147 del 2019, n. 119 del 2019, n. 81 del 2019, n. 201 del 2018, n. 178 del 2018, n. 168 del 2018, n. 122 del 2018, n. 103 del 2017, n. 52 del 2017, n. 58 del 2016, n. 151 del 2015, n. 142 del 2015, n. 87 del 2014, n. 54 del 2014, n. 308 del 2013, n. 288 del 2013, n. 277 del 2013 e n. 187 del 2013 ).
Massima n. 42935
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erroneità del presupposto interpretativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. L'eccezione attiene al merito, ed è formulata, non a caso, anche come motivo d'infondatezza.
Massima n. 42936
È dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che, aggiungendo i commi 7- bis e 7- ter all'art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005, introduce un termine di trenta giorni per la riduzione in pristino, da parte dell'organizzatore, dello stato dei luoghi appartenenti al demanio idrico regionale dopo le attività autorizzate concernenti le manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche, con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, disponendo altresì che per tale lasso di tempo non si applichi l'art. 4, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005, che vieta gli interventi di riduzione di superficie sui prati stabili. La norma regionale impugnata è intervenuta entro la cornice normativa statale - il d.P.R. n. 357 del 1997, che recepisce la direttiva 92/43/CEE, per la conservazione degli habitat naturali - dettando la disciplina dei prati stabili, individuati non solo dalle tipologie indicate nell'Allegato A della medesima legge regionale, ma anche nelle formazioni erbacee di cui all'Allegato I della indicata direttiva. Inoltre, con riferimento alle deroghe relative alle attività non ammesse sui prati stabili, l'art. 5, comma 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005 stabilisce la necessaria compatibilità con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità. Pertanto, è possibile affermare che le autorizzazioni per le citate manifestazioni sono sottoposte al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali, qualora il transito interessi siti di interesse comunitario (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC), o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili, dovendosi escludere che le attività in questione possano essere autorizzate in dette aree. ( Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2018, n. 300 del 2013 e n. 425 del 1999 ).
Massima n. 42937
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per genericità del ricorso, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, lett. b ), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. La questione è comunque sufficientemente individuata; inoltre, quanto alla mancata delimitazione delle competenze statutarie, il ricorso qualifica le norme interposte come norme di riforma economico-sociale, che s'imporrebbero quindi anche alla potestà legislativa primaria delle autonomie speciali.
Massima n. 42938
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost., dell'art. 45, comma 1, lett. b ), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che abroga l'art. 17 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2015, in materia di accesso all'abitazione per le persone straniere. Le disposizioni regionali impugnate possono essere ascritte alla potestà legislativa regionale in materia di politiche abitative, senza pregiudicare l'attuazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica previste dal d.lgs. n. 286 del 1998. Anche in seguito all'abrogazione dell'indicato art. 17, infatti, possono rinvenirsi ulteriori disposizioni della medesima legge regionale idonee a regolare la materia della prima accoglienza e dell'inserimento abitativo delle persone straniere immigrate, quali quelle contenute negli artt. 3, 7, 15 e 16. Pertanto, la censurata abrogazione produce essenzialmente l'effetto di non vincolare più il programma annuale a specifici contenuti, ma non fa venir meno l'obbligo di prevedere comunque gli interventi necessari all'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione statale, in particolare quelli indicati dall'art. 40 del d.lgs. n. 286 del 1998. Le competenze esclusive statali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost., in materia di condizione giuridica dello straniero e di immigrazione, lasciano impregiudicata la possibilità di interventi legislativi delle Regioni e delle Province autonome con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, concernenti ambiti diversi dalla regolamentazione dei flussi migratori o dei titoli di soggiorno. In particolare, gli interventi relativi agli alloggi per gli stranieri ricadono nell'ambito di competenze residuali delle Regioni in materia di assistenza sociale, entro cui deve essere garantito il diritto fondamentale all'abitazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 61 del 2011, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010 e n. 300 del 2005 ).
Massima n. 42939
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della sua abrogazione da parte dell'art. 71, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2019. Sebbene possa riconoscersi il carattere satisfattivo dell'abrogazione, la disposizione impugnata è rimasta in vigore per circa cinque mesi, nel corso dei quali non è possibile escludere che essa abbia avuto una qualche applicazione. Né, in tal senso, la difesa regionale fornisce alcun elemento utile. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata qualora l'abrogazione o la modifica delle norme impugnate abbia carattere satisfattivo e ove non vi sia stata applicazione medio tempore delle stesse. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2019, n. 44 del 2018 e n. 50 del 2017 ).
Massima n. 42940
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata considerazione dello statuto di autonomia, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. La difesa statale fa valere la violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dunque di una potestà esclusiva dello Stato, riguardo alla quale non rilevano le competenze della Regione in materia sanitaria, siano esse quelle individuate dallo statuto regionale o quelle, più ampie, previste dall'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute.
Massima n. 42941
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erroneità del presupposto interpretativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. L'eccezione appare in realtà formulata quale censura di merito e pertanto in tale sede deve essere esaminata.
Massima n. 42942
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., nonché all'art. 5, n. 16), dello statuto speciale, dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che modifica l'art. 34, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2014, prevedendo che i punti di primo intervento esistenti presso i presidi ospedalieri della Regione, riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie, siano dotati di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza. Il d.m. n. 70 del 2015 - indicato quale disposizione interposta, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia - richiede forme di raccordo tra presidi territoriali e pronto soccorso, consentendo altresì nei punti di primo intervento il trattamento delle urgenze minori e una prima stabilizzazione del paziente. La disposizione regionale impugnata, in tal senso, si è limitata a consentire lo svolgimento proprio di quelle attività di raccordo con il servizio di pronto soccorso consentite dalle norme statali, senza che possa quindi configurarsi alcuna lesione della normativa statale interposta. La determinazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera deve essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 207, n. 192 del 2017, n. 126 del 2017, n. 162 del 2007 e n. 134 del 2006 ).
Massima n. 42943
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per genericità delle censure, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Risulta sufficientemente chiaro dal tenore delle argomentazioni che le censure sono tese a lamentare l'irragionevolezza della norma impugnata.
Massima n. 42944
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di corrispondenza tra ricorso e deliberazione ad impugnare, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Le doglianze riferite alla violazione del diritto al lavoro e delle libertà comunitarie appaiono meramente ancillari all'asserita lesione dell'art. 3 Cost. Non configurandosi, pertanto, come autonome censure, non rileva l'assenza nella deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri dell'indicazione dei relativi parametri.
Massima n. 42945
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancata indicazione delle competenze statutarie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Il ricorrente asserisce la violazione, oltre che di parametri non attinenti al riparto di competenze, anche della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost.
Massima n. 42946
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per contraddittorietà del petitum , nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Pur riconoscendosi un'argomentazione non sempre precisa delle questioni, risulta possibile ritenere, anche alla luce del fatto che la parte ricorrente chiede una pronuncia ablativa, il petitum invocato.
Massima n. 42947
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 77, comma 3- quinquies , della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall'art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che limita la concessione degli incentivi occupazionali previsti dal precedente comma 3- bis alle assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni riguardanti soggetti residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni. La norma impugnata dal Governo riserva irragionevolmente solo alla categoria dei residenti quinquennali l'accesso agli incentivi senza che vi sia alcuna connessione tra il riconoscimento di un incentivo al datore di lavoro e il requisito della residenza protratta nel tempo del lavoratore. Sebbene sia condivisibile che gli incentivi occupazionali possano ben essere rivolti solo alle assunzioni di particolari categorie di lavoratori, risulta irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, non solo ove protratta nel tempo. Sotto un primo profilo, infatti, non può sostenersi che il criterio della residenza sia necessario a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, tenuto conto che, nel caso di specie, i beneficiari diretti dell'erogazione sono le imprese, che devono ovviamente avere una sede nel territorio regionale. Sotto un secondo profilo, la limitazione introdotta dalla disposizione impugnata risulta in contrasto con la ratio dalla stessa indicata, ossia il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 168 del 2014, n. 141 del 2014, n. 222 del 2013 e n. 133 del 2013 ). Se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d'identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è possibile che l'accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare Regione di residenza. L'introduzione di requisiti basati sulla residenza, specie se prolungata, finisce infatti per costituire una limitazione, seppure meramente fattuale, alla circolazione tra le Regioni, violando così il divieto di cui all'art. 120, primo comma, Cost., in particolare nel suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020 e n. 107 del 2018 ). Il radicamento territoriale non può assumere un'importanza tale da escludere qualsiasi rilievo dello stato di bisogno ed essendo più appropriato utilizzarlo ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali. ( Precedente citato: sentenza n. 44 del 2020 ).
Massima n. 42948
Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3- quinquies , della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, è assorbita la questione relativa all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quinquies, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), introdotto dall'art. 88 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, lettera b), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., nonché all'art. 5, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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