Corte costituzionale
Sentenza n. 278/2020
Corte cost., sent. 23 dicembre 2020, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/2020
- Data di deposito
- 23 dicembre 2020
- Data di decisione
- 18 novembre 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, comma 4, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
- legge n. 27 del 24 aprile 2020
- art. 36, comma 1, decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020
- legge n. 40 del 5 giugno 2020
- art. 36, decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020
Parametri
- art. 4-ter, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 49, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 43138
Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi di N. S. e altri nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come conv. Tali soggetti non sono parti dei giudizi principali, né sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale ivi dedotto. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 70 del 2015 e n. 33 del 2015 ).
Massima n. 43139
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., sono ammesse - con decreto del Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 4- ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - le opinioni scritte dall'Associazione "Italiastatodidiritto" e dall'Associazione forense "Unione camere penali italiane" (UCPI), in qualità di amici curiae , per la loro idoneità ad offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto alla Corte, anche in ragione della sua complessità.
Massima n. 43140
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020, che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - dispone la sospensione del termine di prescrizione del reato anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. La norma censurata rientra nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus , non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. ( Precedente citato: sentenza n. 24 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato. Nell'esercizio di tale discrezionalità, il legislatore opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionale: da una parte, l'esigenza che i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti e che le vittime dei reati siano tutelate; dall'altra, l'interesse dell'imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo, in considerazione dell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 115 del 2018, n. 24 del 2017, n. 45 del 2015, n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971; ordinanza n. 337 del 1999 ).
Massima n. 43141
La prescrizione costituisce un istituto di natura sostanziale che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, sicché rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza, tale da coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali, che rappresenta un valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. Pur determinando, sul versante processuale, l'arresto della procedibilità dell'azione penale, la prescrizione si configura dunque come causa di estinzione del reato sul piano più specificamente sostanziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2020, n. 32 del 2020, n. 63 del 2019, n. 115 del 2018, n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 324 del 2008, n. 215 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 393 del 2006; ordinanza n. 24 del 2017 ).
Massima n. 43142
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Roma e di Spoleto in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020 che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all'11 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. La sospensione (e la successiva proroga) disposte dalle norme censurate rientrano nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus , non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. ( Precedente citato: sentenza n. 24 del 2014 ).
Massima n. 43143
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Spoleto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU e dal Tribunale di Roma in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 49 CDFUE - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020, che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all'11 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. I rimettenti non indicano in che termini il parametro convenzionale offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost., considerato che nell'interpretazione della Corte di Strasburgo l'istituto della prescrizione ha natura processuale, mentre invece la giurisprudenza costituzionale ne afferma la natura sostanziale. Quanto all'evocato parametro europeo, il rimettente - pur chiamato a pronunciarsi su un reato di calunnia, il quale, all'evidenza, non ricade nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea - nulla argomenta in proposito. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 230 del 2012 e n. 282 del 2010 ). La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. ( Precedente citato: sentenza n. 254 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili gli interventi di N. S., G. T., C. S. ed E. S., nei giudizi aventi ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Siena con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge, e dell'art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Roma e di Spoleto con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, come convertito, sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Tribunale ordinario di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, come convertito, sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, e all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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